News

Aprile 2020

OIC: chiarimenti sull'OIC 9 e sull'OIC 29 legati all'emergenza COVID-19.

L’Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato in consultazione la comunicazione con cui risponde a una richiesta di chiarimento sull’impairment test e consente un’applicazione omogenea dell’OIC 9 e dell’OIC 29 nei bilanci al 31 dicembre 2019.
All’OIC è stato chiesto se ai fini della determinazione del valore d’uso di un’immobilizzazione, nel rispetto dell’OIC 9 “Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali”, occorra considerare l’impatto del COVID-19 nella predisposizione dei piani aziendali utilizzati per stimare i flussi finanziari futuri.
L’OIC ha chiarito che questa pandemia, dichiarata emergenza internazionale dall’OMS il 31 gennaio 2020, è un fatto successivo alla data di riferimento di bilancio (31 dicembre 2019). Di conseguenza nel bilancio del 31 dicembre 2019 l’emergenza non deve essere recepita nei valori di bilancio (ai sensi dell’OIC 29) e in applicazione del paragrafo 16 dell’OIC 9 non deve essere considerata come un indicatore di perdita di valore e quindi non può comportare l’obbligo di esecuzione dell’impairment test.
Relativamente alla determinazione dei flussi finanziari futuri delle immobilizzazioni viene precisato che le “condizioni correnti” previste dal paragrafo 25 dell’OIC 9 corrispondono alle condizioni presenti alla data di riferimento del bilancio. In particolare, la stima dei flussi finanziari futuri che gli amministratori sono tenuti a inserire nei piani aziendali per la determinazione del valore d’uso delle immobilizzazioni, deve essere eseguita tenendo conto esclusivamente degli elementi in essere al 31 dicembre 2019.
Infine, l’OIC ha chiarito che nel rispetto del paragrafo 61 dell’OIC 29 la situazione COVID-19, essendo un fatto rilevante, deve essere descritta in nota integrativa.
Vista l’urgenza di fornire informazioni per la redazione dei bilanci del 2019, la consultazione si è conclusa in data 3 maggio 2020.

Torna indietro