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Aprile 2020

OIC: deroga alla valutazione delle voci nella prospettiva di continuazione dell'attività.

L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha pubblicato in consultazione il documento interpretativo n. 6 dell’art. 7 delle “Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio” d. l. 8 aprile 2020, n. 23. Il documento si applica alle società che redigono il bilancio ai sensi del codice civile e dei principi contabili nazionali e alle società che redigono il bilancio consolidato nel rispetto del d. lgs. 9 aprile 1991, n. 127.
L’art. 7 introduce una facoltà in deroga a quanto previsto dall’articolo 2423-bis, comma primo, n.1 del codice civile: nei bilanci d’esercizio in corso di redazione al 31 dicembre 2020 le voci possono essere valutate nella prospettiva di continuazione dell’attività se tale valutazione risulta sussistente nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020.
La deroga non si può applicare ai bilanci che sono stati approvati dall’assemblea in una data anteriore al 23 febbraio 2020, mentre può essere applicata:
- ai bilanci chiusi e non approvati in data anteriore al 23 febbraio 2020, se alla chiusura dell’esercizio sussistevano le condizioni della prospettiva di continuità aziendale nel rispetto dell’OIC 11 (par. 21 o par. 22), non può invece essere applicato l’art. 7 se la società si trovava in una delle situazioni descritte ai paragrafi 23 e 24 del principio contabile;
- ai bilanci chiusi nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 e ai bilanci in corso il 31 dicembre 2020, se nell’ultimo bilancio approvato sussisteva la prospettiva di continuità (par. 21 o 22 dell’OIC 11), anche in questo caso la deroga non è applicabile se nel bilancio precedente la società ha dichiarato di essere in una delle condizioni definite dai paragrafi 23 e 24 dell’OIC 11 a meno che non avesse fatto ricorso alla deroga definita all’art. 7 del d. l. 23/2020.
In caso di applicazione della facoltà in deroga, il bilancio è redatto nel rispetto di tutti i principi contabili in vigore a eccezione dei paragrafi 23 e 24 dell’OIC 11 e del paragrafo 59 c) dell’OIC 29.
In nota integrativa devono comunque essere descritte le incertezze della società sul rispetto del principio della continuità aziendale esplicitando anche i piani aziendali futuri per fronteggiare tale situazione.
La consultazione del documento si è conclusa in data 3 maggio 2020, l’entrata in vigore è a partire dalla sua pubblicazione e sarà valida finché la norma in oggetto sarà applicabile.

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