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Giugno 2011

Decreto Ias, pronto all'Economia il provvedimento per il raccordo con l'imponibile fiscale.

Impatto soft per il coordinamento tra Ias e base imponibile fiscale. E' quanto si profila con il Decreto preparato dal Ministero dell'Economia e da ieri alla firma del ministro Tremonti, sulla base della legge di conversione del decreto milleproroghe. Un provvedimento che contiene chiarimenti, tra l'altro, sul tema delle stock option e del trattamento fiscale di altri elementi del bilancio. Il Decreto prevede che le regole fissate valgano dalle dichiarazioni dei redditi relative all'esercizio 2010.
Tra i temi trattati le stock option, per le quali è prevista la deducibilità Ires dei componenti negativi in conto economico, quali spese per prestazioni di servizi regolate con strumenti rappresentativi di capitale in base all'Ifrs 2, in quanto si tratta di remunerazione di personale o amministratori.
Sulle operazioni di classificazione finanziaria assume rilievo fiscale il valore iscritto nella nuova categoria come risulta da data certa e, comunque, dal bilancio successivo alla riclassificazione, mentre sulle operazioni finanziarie di copertura viene chiarita l'applicabilità dell'art. 112 del Tuir, relativo alle operazioni fuori bilancio, indipendentemente dalla modalità tecnica in cui queste si attuano.
Il regime fiscale degli immobili strumentali viene esteso a tutti gli immobili che, indipendentemente dalla classificazione in bilancio, presentano i requisiti dell'art. 43 del Tuir. In caso contrario, si applicano le disposizioni previste per i beni patrimoniali.
Si ampliano le deduzioni extracontabili dell'ammortamento di marchi e avviamento a tutte le attività immateriali a vita indefinita.
Per gli importi iscritti direttamente nel prospetto delle altre componenti di conto economico (Oci) prevale il Tuir e gli importi non saranno tassabili o deducibili fino al trasferimento della riserva a conto economico.
Infine il Decreto scioglie la riserva sulle conseguenze dell'Ifric 12 relativo alle imprese concessionarie.

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