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Marzo 2020

Banca d'Italia: pubblicate le disposizioni per la conservazione dei dati antiriciclaggio.

La Banca d’Italia ha pubblicato il resoconto della consultazione relativo alle “Disposizioni specifiche di conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”. Mediante tali disposizioni la Banca d’Italia dà attuazione all’articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e le successive modifiche.
Le disposizioni disciplinano la conservazione dei dati e delle informazioni definita nel decreto antiriciclaggio al fine di prevenire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo e di consentire l’accessibilità tempestiva alla documentazione da parte della Banca d’Italia, della UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia) e dell’Autorità competente. Gli intermediari, per la conservazione e l’eventuale messa a disposizione dei dati, possono scegliere se mantenere l’Archivio Unico Informatico oppure adottare un altro sistema purché questo rispetti determinati requisiti (accessibilità ai dati, storicità dei dati).
Tra i commenti del resoconto viene precisato che per le operazioni, anche occasionali, di importo unitario pari o superiore ai 5.000 euro, la documentazione sia conservata nei sistemi gestionali e contabili con modalità informatizzate; invece per le operazioni inferiori ai 5.000 euro deve esservi la conservazione dei dati ma non è necessaria la messa a disposizione delle autorità in maniera standardizzata. Tuttavia, le disposizioni sono state modificate per chiarire che la soglia dei 5.000 euro non vincola i prestatori di servizi di pagamento e gli emittenti di moneta elettronica; viene lasciata loro la possibilità di decidere se fornire dati di operazioni, anche occasionali, di importi inferiori a 5.000 euro, a condizione che venga adottato un criterio univoco e uniforme di messa a disposizione dei dati. Un’altra precisazione pubblicata nel resoconto riguarda l’integrazione dell’articolo 6 delle disposizioni con cui si prevede che i destinatari siano tenuti a indicare nella policy antiriciclaggio le modalità che intendono utilizzare per la messa a disposizione delle informazioni e che in caso di variazione, oltre all’aggiornamento della policy, il cambiamento dovrà essere notificato entro 30 giorni alla Banca d’Italia.
Gli enti sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni entro il 30 dicembre 2020.

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