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Novembre 2017

Whistleblower: approvata la proposta di legge sulla tutela del dipendente che segnala illeciti.

La Camera ha approvato in via definitiva la proposta di legge sul whistleblowing, recante disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.
La legge consta di tre articoli: l’art. 1 dedicato alla tutela del dipendente pubblico, l’art. 2 alla tutela del dipendente o del collaboratore che segnala illeciti nel settore privato e l’art. 3 recante norme integrative della disciplina dell'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale.
L’art. 1 modifica l’art. 54-bis del T.U. sul pubblico impiego e prevede che il pubblico dipendente  che segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza o all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) o denuncia all’autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione.
Tra le novità, per il settore privato, il provvedimento impone ai datori di lavoro di integrare e modificare il modello organizzativo per permettere ai dipendenti di presentare le segnalazioni di condotte illecite. Esso mira quindi al rafforzamento della tutela del dipendente o collaboratore che segnali illeciti e la previsione di un canale alternativo di segnalazione atto a garantire, mediante strutture informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante, come pure misure idonee a tutelare la sua identità.
Sono introdotte anche sanzioni nei confronti di chi effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelano infondate.

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