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Aprile 2018

Banca d'Italia: in consultazione le modifiche alle disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela.

Banca d'Italia ha posto in consultazione le nuove disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela in attuazione del nuovo decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e degli Orientamenti emanati congiuntamente dalle Autorità di Vigilanza europee (EBA, ESMA e EIOPA) sulle misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica della clientela e sui fattori di rischio, pubblicati il 4 gennaio 2018 (Orientamenti congiunti).
È richiesto agli intermediari di definire, in modo analitico e motivato nella policy richiesta dalla disciplina sull'organizzazione e i controlli interni, le scelte compiute sui vari profili rilevanti in materia di adeguata verifica.
La definizione di titolare effettivo contenuta nelle disposizioni conferma la distinzione tra il titolare effettivo cd sub 1) e il titolare effettivo sub 2) e conferma l'obbligo per i destinatari di consultare ogni fonte informativa utile per individuare, con ragionevole certezza, il titolare effettivo e verificarne i dati, alla luce del profilo di rischio del cliente, del rapporto o dell’operazione.
Per quanto riguarda l'adeguata verifica semplificata il decreto riformato ha eliminato le fattispecie qualificate ex lege come a basso rischio e ha attribuito agli intermediari il compito di valutare le situazioni idonee ad essere trattate con regime semplificato. La regolamentazione secondaria in tale contesto non ha margini di autonomia elevati e le misure semplificate previste nelle disposizioni attengono principalmente alla fase di monitoraggio nel continuo del rapporto.
In tema di adeguata verifica rafforzata le disposizioni forniscono esempi esplicativi dei fattori di rischio elevato previsti dal decreto e individuano le misure rafforzate che possono essere adottate.
Per quanto riguarda l'adeguata verifica a distanza le disposizioni stabiliscono che gli intermediari debbano procedere all’identificazione e alla verifica del cliente attraverso la copia di un documento di identità, prevedendo che ulteriori verifiche vengano condotte secondo le modalità ritenute più opportune, in relazione al rischio specifico.
Le disposizioni recepiscono, inoltre, quanto previsto dalla nuova versione del d. lsg. 231/2007 in tema di adeguata verifica tramite terzi e danno attuazione agli Orientamenti congiunti che puntano a rendere più omogenee le regolamentazioni in vigore nei vari Stati membri in materia di fattori di rischio e di adeguata verifica della clientela.

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