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Novembre 2017

Modifiche alla Circolare n. 285 "Disposizioni di vigilanza per le banche" e resoconto della consultazione.

Banca d’Italia ha pubblicato il nuovo testo della Circolare n. 285 alla luce del 20° aggiornamento, rendendo altresì noto il resoconto della consultazione sulle modifiche riguardanti i capitoli in materia di “Processo di controllo prudenziale” (Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1) e "Grandi Esposizioni"(Parte seconda, Capitolo 10).
Nel processo di controllo prudenziale vengono recepite le misure di intervento precoce previste dalla Direttiva 2014/59/CE, già introdotte nel nostro ordinamento nella legislazione primaria e si attuano gli orientamenti dell'ABE in materia di rischio di tasso di interesse nel banking book. Per determinare l’esposizione al rischio di tasso d’interesse sul portafoglio bancario, le banche misurano le potenziali variazioni sia del valore economico sia del margine d’interesse o degli utili attesi, considerando scenari diversi di variazione del livello e della forma della curva dei rendimenti.
Per la conduzione delle prove di stress, è stato chiarito che le banche appartenenti alla classe 2 considerano variazioni nelle principali ipotesi riferite a modelli comportamentali della clientela (es. depositi a vista) e, se rilevante, il rischio base. Il testo del Paragrafo 3.2.1 - Sezione II - Capitolo 1 - Parte Prima è quindi variato.
La Circolare n. 285 ha subito altresì cambiamenti nella Parte Prima, Titolo I, Capitolo 7, Sezione VII aumentando i casi che fanno eccezione alle disposizioni applicabili alla prestazione di servizi senza stabilimento.
Nella consultazione, in materia di grandi esposizioni, è stato chiarito che gli intermediari possono adottare l’approccio principale soltanto se dispongono di efficaci processi e meccanismi interni di controllo, gestione e mitigazione del rischio di concentrazione, verificati dall’autorità di vigilanza. I limiti di esposizione, invece, devono essere in linea con i paragrafi 18 e 19 delle linee guida.
Infine, è stata modificata la Sezione III del Capitolo 12 - Parte Seconda in merito all’esercizio delle discrezionalità nazionali per il calcolo dell’indice di leva finanziaria, secondo cui le banche significative si devono attenere a quanto previsto dalla “Guida della BCE sulle opzioni e sulle discrezionalità previste dal diritto dell’Unione”, così come modificata il 3 novembre 2016.

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