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Luglio 2017

In consultazione il Regolamento MEF sui requisiti degli esponenti bancari in attuazione dell'art. 26 TUB.

Ci sarà tempo fino al 22 settembre 2017 per inviare le osservazioni inerenti il nuovo testo del regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell’incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli IMEL, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositi in attuazione del disposto art. 26 del TUB. In particolare vengono introdotti profili nuovi rispetto al D. M. 18 marzo 1998, n. 161: all’art. 4 sono aggiunti i criteri di correttezza degli esponenti, oltre a quelli inerenti l’onorabilità già precedentemente presenti. Successivamente all’art. 10 sono aggiunti i criteri di competenza per gli esponenti e la loro valutazione, che si sommano ai requisiti di professionalità, così come all’art. 11 i criteri di adeguata composizione collettiva degli organi e, alla Sezione IV, i requisiti di indipendenza.
Nella Sezione V è aggiunta la disciplina relativa alla verifica della disponibilità di tempo allo svolgimento dell’incarico e dei limiti di cumulo degli incarichi in modo da scongiurare una eccessiva concentrazione degli stessi e un impegno non adeguato, in termini di tempo, dell’esponente bancario designato. La Sezione VI “Responsabili delle principali funzioni aziendali delle banche di maggiori dimensioni o complessità operativa” detta la disciplina applicabile ai responsabili di dette entità.
Con tale decreto emerge chiaramente la rilevanza del principio di proporzionalità coerentemente con gli orientamenti e con le policy BCE e EBA, che però non riguarda criteri quali l’onorabilità, la correttezza e l’indipendenza di giudizio. Nel complesso vengono rafforzati significativamente gli standard di idoneità degli esponenti, con il miglioramento dei requisiti già previsti dalla disciplina vigente ma soprattutto attraverso l’introduzione di nuovi profili.
Infine, per quanto concerne gli intermediari non bancari sono previste specifiche disposizioni e regole differenziate (per gli intermediari di maggiore dimensione si applicano invece le norme previste per le banche).
Per completare l’attuazione del nuovo disposto art. 26 del TUB, la Banca d’Italia dovrà disciplinare modalità e tempi di applicazione da parte dell’autorità di vigilanza.

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