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Agosto 2014

Banca d’Italia: obblighi antiriciclaggio applicabili a seguito di operazioni di factoring.

Ai sensi dei provvedimenti della Banca d’Italia del 3 aprile 2013 in materia di adeguata verifica della clientela e di Archivio Unico informatico (AUI), le operazioni di factoring comportano per il cessionario gli obblighi di svolgere l’adeguata verifica e di effettuare la registrazione in AUI, oltre che dei creditori cedenti, anche dei debitori ceduti limitatamente a coloro che effettuano pagamenti aventi importo pari o superiore a 15.000 euro. Con riguardo agli adempimenti previsti per i debitori ceduti  sono state segnalate alla Banca d’Italia difficoltà di ordine pratico da parte delle società di factoring nell’adempiere agli obblighi di adeguata verifica e di registrazione in AUI, poiché le società di factoring non hanno solitamente rapporti diretti con i debitori ceduti e non possono usufruire di forme di indentificazione svolte dai creditori originari.
A tal proposito, la Banca d'Italia, alla luce degli approfondimenti condotti, ha ipotizzato le seguenti modifiche:
a)  la lettera “c” del “Glossario” del Provvedimento del 3 aprile 2013 in materia di adeguata verifica della clientela viene modificata al fine di chiarire che i debitori ceduti nell’ambito di operazioni di factoring non sono considerati clienti, nemmeno occasionali, delle società cessionarie, a meno che non intervenga un accordo tra creditore cessionario e debitore ceduto (ad es. una dilazione di pagamento);
b)  conseguentemente, viene eliminato, all’art. 3 comma 4 del Provvedimento in questione, l’alinea che escludeva dagli obblighi di registrazione in AUI i rapporti tra creditore cessionario e debitore ceduto nelle operazioni di  factoring; l’esenzione discenderà infatti direttamente dalla circostanza che il debitore ceduto non è più considerato cliente del creditore cessionario.

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