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Luglio 2014

Obbligo di partecipazione degli intermediari finanziari al servizio della centralizzazione dei rischi gestito dalla Banca d'Italia.

Con tale documento, si sottopone a consultazione il testo del Provvedimento con il quale la Banca d'Italia, in applicazione dell'art. 2, lettera b) del decreto
ministeriale datato 11 luglio 2012 n. 663, individua gli intermediari finanziari iscritti  all’albo di  cui  all’art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (TUB) quale categoria di soggetti tenuta a partecipare alla Centrale dei rischi.
L'obiettivo del provvedimento è quello di arricchire il patrimonio informativo a disposizione degli intermediari in linea con l’evoluzione del mercato del credito ed è  anche coerente con gli orientamenti emergenti in sede internazionale in materia di  valutazione del merito creditizio.
Nello specifico la Banca d'Italia dispone che:
Art. 1 (Altri soggetti partecipanti)
1. Sono tenuti alla partecipazione al servizio di centralizzazione dei rischi gestito  dalla Banca d'Italia gli intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’art.106 del TUB.
2. Hanno facoltà di non partecipare al servizio gli intermediari finanziari di cui al comma 1 che presentano una quota segnalabile in Centrale dei rischi pari o inferiore al 20 per cento dei finanziamenti per cassa e di firma da loro concessi. La quota segnalabile è calcolata applicando all’accordato di cassa e di firma (ovvero,  all’utilizzato nel caso di revoca) i limiti di censimento previsti dalla normativa  emanata dalla Banca d’Italia sul funzionamento del servizio di centralizzazione dei rischi.
3. La sussistenza delle condizioni di cui al precedente comma è accertata direttamente dagli intermediari sulla base degli ultimi due bilanci approvati e dagli stessi comunicata alla Banca d’Italia.
Art. 2 (Entrata in vigore delle disposizioni)
1. Le presenti disposizioni entrano in vigore decorsi i dodici mesi di cui all’art. 10, comma 1 del d.lgs 141/10. Da tale data è abrogato il provvedimento della Banca d’Italia del 10 agosto 1995 sugli obblighi di centralizzazione dei rischi.
2. In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, i soggetti che si  iscrivono nell’albo di cui all’art.106 TUB, come modificato dal d.lgs. 141/10 osservano le disposizioni di cui al provvedimento della Banca d’Italia del 10 agosto 1995 di cui al comma 1.

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