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Luglio 2016

Sistemi di remunerazione per il settore del risparmio gestito - Modifiche al regolamento congiunto Banca d'Italia - Consob.

Con le precedenti disposizioni contenute nella direttiva sui gestori di fondi alternativi (AIFMD), il legislatore europeo ha introdotto una normativa armonizzata in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione per i gestori di FIA, che nel 2014 ha trovato un ulteriore sviluppo nelle previsioni contenute nella direttiva UCITS V per le società di gestione di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).
Nel documento in consultazione vengono proposte alcune sostanziali modifiche al Regolamento congiunto Banca d’Italia - Consob, per il recepimento delle regole contenute nella direttiva UCITS V e negli orientamenti ESMA. Tali modifiche interessano anche i GEFIA, considerato l’obiettivo di realizzare un quadro normativo organico e coerente per tutto il settore del risparmio gestito.    
Le modifiche al Regolamento congiunto Banca d’Italia - Consob, già integrato a gennaio
2015 per recepire le regole della AIFMD, sono volte a:
i) recepire le norme della direttiva UCITS V sui gestori di OICVM, tenendo altresì conto degli orientamenti al riguardo emanati dall’ESMA;
ii) realizzare un quadro normativo organico e coerente per tutto il settore del risparmio gestito;
iii) favorire il level playing field, tenuto conto delle diverse discipline di settore attualmente vigenti.  
In particolare, gli interventi di modifica al Regolamento congiunto:
a) estendono il campo di applicazione delle regole, ora riferito ai soli gestori di FIA, alle società di gestione di OICVM;
b) introducono alcune precisazioni in materia di ruolo degli organi sociali (es. ruolo dei componenti non esecutivi), struttura della remunerazione complessiva (es. chiara distinzione tra remunerazione fissa e remunerazione variabile), obblighi di informativa;
c) precisano la portata del principio di proporzionalità, per agevolare l’applicazione delle norme coerentemente con le caratteristiche dei singoli gestori;
d) precisano gli ambiti di applicazione delle regole per i gestori appartenenti a gruppi bancari o di SIM, in linea con le linee guida dell’ESMA.

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