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Ottobre 2016

Banca d'Italia - Segnalazioni relative al microcredito e altri interventi sulle segnalazioni delle banche e degli intermediari finanziari.

La Banca d'Italia ha posto in consultazione il documento che illustra le segnalazioni che verranno istituite per gli operatori del microcredito (Circolare Segnalazioni statistiche degli operatori di microcredito). Tali segnalazioni si riferiscono alle informazioni di bilancio, con limitati dati aggiuntivi sulla ripartizione territoriale e per settore economico dei clienti finanziati tramite il microcredito. La bozza di circolare, disponibile in consultazione, è corredata dagli schemi segnaletici che verrebbero inclusi nella Circolare n. 154 del 22 novembre 1991.
Per ottenere un quadro complessivo dell'operatività nel settore del microcredito, le informazioni aggiuntive verrebbero richieste anche alle banche e agli intermediari iscritti nell'albo unico ex art. 106 del TUB che operano nel settore.
Data la natura e la dimensione degli interventi proposti, sulle disposizioni non viene condotta una analisi di impatto della regolamentazione e la durata della pubblica consultazione viene limitata a 30 giorni.
Le nuove segnalazioni degli operatori di microcredito e gli aggiornamenti delle Circolari n.272 e n.217 decorrerebbero dal 1° gennaio 2017, ad eccezione delle modifiche:
- alla Sezione I, Sottosezione 1 della Circolare n. 272;
- alla Sezione I, Sottosezione 1 e alla Sezione II, Sottosezione 12 della Circolare n. 217.
Queste ultime decorrerebbero dalla data di riferimento del 31 dicembre 2016.
La Banca d'Italia comunica altresì che nella bozza del 9° aggiornamento della circolare n. 272 sono stati inseriti anche gli adattamenti necessari per allineare gli schemi segnaletici armonizzati con il Data Point Model 2.5 pubblicato dall'EBA lo scorso 8 marzo. Tali adattamenti decorrono dal 31/12/2016 e consistono in indicazioni circa il segno da adottare per alcune voci e nell’aggiunta di voci/sottovoci relative agli interessi negativi sulle attività e passività finanziarie e, con riferimento ai soggetti che applicano i GAAP nazionali basati sulla direttiva 86/635/CEE che sono compatibili con gli IFRS, al valore contabile dei derivati di copertura.

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