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Settembre 2016

Circolare Banca d'Italia n. 286 del 17 dicembre 2013 - Aggiornamento n.8 del 27 settembre 2016.

Con l’emanazione dell’aggiornamento della Circolare n. 286 del 17 dicembre 2013 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati” si dà attuazione, a livello nazionale, alle modifiche apportate al framework segnaletico europeo (modifiche apportate successivamente alla pubblicazione del documento di chiarimento sulla calibrazione della misura del coefficiente di leva finanziaria del Comitato di Basilea nel gennaio del 2014).
In merito al calcolo della leva finanziaria le informazioni richieste con i nuovi schemi segnaletici arricchiscono il quadro informativo a disposizione della Vigilanza, e le modifiche apportate alle sezioni 15 e 16, della Parte I, sono relative in particolare a:
1) framework segnaletico, che viene ristrutturato per la determinazione del denominatore del coefficiente. Vengono richiesti nuovi dettagli informativi riguardanti la compensazione delle garanzie reali nelle operazioni di finanziamento e di vendita, e le informazioni sulle componenti oggetto di compensazione tramite controparti centrali qualificate (QCCP);
2) evidenza delle esposizioni infragruppo escluse dal calcolo del coefficiente;
3) viene eliminata la richiesta delle informazioni aggiuntive inerenti alle controparti incluse nel perimetro contabile, ma non in quello prudenziale.
Per quanto riguarda invece il rischio di liquidità, coerentemente con quanto contenuto nella comunicazione della Banca d'Italia del 22 giugno 2016 in cui si è anticipata al sistema la revisione delle modalità di gestione, rappresentazione e trasmissione delle segnalazioni di vigilanza, il presente aggiornamento non interviene sugli schemi segnaletici in materia di LCR.
Restano invece disciplinate dalla presente Circolare le segnalazioni su base individuale e consolidata in materia di “Rischio di liquidità - finanziamento stabile (NSFR)” e di “Ulteriori metriche di controllo della liquidità”. Sulle predette materie, sono stati recepiti alcuni affinamenti tecnici apportati dall’EBA alla tassonomia XBRL. Viene ad esempio stabilito che gli enti tenuti alla segnalazione delle voci espresse nella valuta significativa non devono più effettuare l’operazione di controvalorizzazione in euro.
Gli obblighi segnaletici in materia di liquidità e leva finanziaria introdotti con il presente aggiornamento si applicano a partire dalle segnalazioni riferite alla data contabile del 30 settembre 2016.

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