News

Febbraio 2013

Il concordato evita la liquidazione.

Con la chiusura dei bilanci 2012, trova applicazione per la prima volta la sospensione delle norme del Codice Civile in materia di perdite e capitale, prevista dal nuovo articolo 182 sexies della legge fallimentare (introdotto dal D.L 83/2012).
Viene infatti stabilito che le disposizioni che impongono la ricapitalizzazione o la liquidazione della società sono sospese dalla data del deposito della domanda per l'ammissione al concordato preventivo, anche se "in bianco", o della domanda per l'omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, o della proposta dell'accordo, sino alla relativa omologazione. Le società possono dunque avviare le procedure in esame (compreso il concordato in continuità) anche senza avere preventivamente rimosso la causa di scioglimento derivante dalla perdita del capitale.
Il piano di concordato dovrà prevedere che al giorno dell'omologazione la società sia dotata di un capitale sociale almeno pari al minimo di legge.
 

Torna indietro