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Maggio 2020

OIC: chiarimento OIC 9 e pandemia COVID-19.

È stata pubblicata la comunicazione del Consiglio di Gestione in risposta alle precisazioni richieste sulla redazione del test di impairment, per il bilancio al 31 dicembre 2019, secondo le previsioni dell’OIC 9 “Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali” così da agevolare un’omogenea applicazione nel periodo di emergenza sanitaria legata al COVID-19.
In particolare, il chiarimento si riferiva alla stima del valore d’uso di un’immobilizzazione: la società deve considerare gli effetti del COVID-19 nella predisposizione dei piani aziendali utilizzati per stimare i flussi finanziari futuri? Secondo l’OIC 29 e il postulato della competenza, l’insorgenza della pandemia, non evidenziando condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio, è considerato un fatto successivo che non deve essere recepito nei valori di bilancio al 31 dicembre 2019.
È però considerato un fatto rilevante, per cui ne va data evidenza nella nota integrativa, così da permettere ai destinatari del bilancio di effettuare le giuste valutazioni.
Stante questa premessa, la crisi economica connessa alla pandemia COVID-19 non è un elemento che va preso in considerazione per la valutazione degli indicatori di impairment poiché non rileva quale indicatore della perdita di valore alla data di riferimento del bilancio. Per tale ragione non comporta l’obbligo di predisposizione del test di impairment.
Lo stesso vale per la stima dei flussi di cassa futuri ai fini del test di impairment: ciò viene specificato sia nel paragrafo 25 dell’OIC 9 (stima dei flussi finanziari futuri riferiti solo alle condizioni correnti) che nell’OIC 29 dove al paragrafo 59(b) si riporta che, un evento catastrofico avvenuto successivamente alla data di chiusura del bilancio non incide sulla valutazione del bene alla data di chiusura.
Le medesime conclusioni sono valide per i soggetti che possono redigere il bilancio in forma abbreviata e per le micro imprese che, ai sensi del paragrafo 30 dell’OIC 9, possono adottare un approccio semplificato alla determinazione delle perdite durevoli di valore, basato sulla capacità di ammortamento.

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