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Giugno 2020

Pubblicazione del Regolamento UE 2020/873 per rispondere all'emergenza Covid.

E’ stato pubblicato il Regolamento UE 2020/873 che modifica i regolamenti 575/2013 (CRR) e 2019/876 (CRR2) in risposta all’emergenza sanitaria legata al Covid-19. Le modifiche proposte sono volte ad aumentare la capacità del sistema bancario europeo di mitigare l’impatto economico della pandemia, di sostenere e incoraggiare la ripresa e di mantenere uniforme il quadro della vigilanza prudenziale. Tale norma entrerà in vigore a partire dal 27/06/2020.
I punti chiave oggetto delle modifiche sono così riassumibili:
- Disposizioni transitorie per mitigare l’impatto dell’IFRS 9 sul capitale di vigilanza, con modifica sostanziale dell’art. 473bis della CRR ed estensione del periodo transitorio fino al 2024.
- Trattamento dei prestiti garantiti dallo stato nell’ambito del sostegno prudenziale in materia di NPE: estensione del trattamento preferenziale anche in caso di garanzie rilasciate da governi nazionali o da altri enti pubblici (nuovo artt. 500bis, ter, quater, quinquies CRR).
- Data di applicazione del leverage ratio buffer, differita al 1° gennaio 2023.
- Compensazione dell'impatto derivante dall’esclusione di determinate esposizioni dal calcolo del coefficiente di leva finanziaria: al fine di evitare conseguenze indesiderate connesse al meccanismo di compensazione e garantire l’efficacia di tale esclusione di fronte a possibili shock e crisi future, risulta opportuno modificare il meccanismo di compensazione.
- Esenzione di talune attività software, valutate prudentemente, dalle deduzioni di capitale: la data di applicazione è modificata per consentire l'applicazione anticipata di tale esenzione.
- Applicazione del trattamento specifico previsto per prestiti garantiti da pensioni o stipendi: per incentivare gli istituti ad aumentare tali prestiti e quindi di beneficiare del trattamento più favorevole già durante la pandemia, la data di applicazione di tale disposizione è stata anticipata (art. 123 CRR).
- Applicazione del fattore di sostegno alle PMI riveduto e del fattore di sostegno all'infrastruttura: consentono un trattamento più favorevole di determinate esposizioni verso le PMI e le infrastrutture al fine di incentivare gli enti ad aumentare prudentemente i prestiti a tali soggetti. La data di applicazione di cui all'articolo 3 del CRR II è anticipata (art. 501: si applica il supporting factor fino a 2,5mln; art. 501bis per facilitare i prestiti ai progetti infrastrutturali con una ponderazione del 75%).

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