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Agosto 2020

UIF: pubblicato il nuovo provvedimento per l'invio delle Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate del 25 agosto 2020.

È stato pubblicato il nuovo provvedimento UIF per l'invio delle Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate che sostituisce quello del 23 dicembre 2013. In base all'articolo 3 del nuovo provvedimento i destinatari (banche, intermediari finanziari e società fiduciarie) trasmettono alla UIF dati aggregati concernenti la propria operatività per consentire l'effettuazione di analisi volte a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nell'ambito di determinate zone territoriali; a tal fine essi aggregano le operazioni effettuate dalla clientela di importo pari o superiore a 5.000 euro. Tali operazioni vanno aggregate mensilmente in base alle causali indicate nell'allegato 1 del provvedimento. Per ciascuna causale aggregata i destinatari indicano l’importo totale delle operazioni, in unità di euro, nonché il numero delle operazioni poste in essere nel periodo di riferimento, attribuendo separata evidenza al numero delle operazioni eseguite in contante e al relativo importo. I destinatari trasmettono altresì le informazioni sulla residenza e sull’attività economica del cliente, secondo i codici di cui all’allegato 2 del provvedimento, sul segno monetario e sulla valuta dell’operazione, nonché sulla dipendenza o punto operativo presso la quale la stessa è stata disposta. I destinatari trasmettono i dati aggregati tramite il portale Infostat-UIF della Banca d’Italia previa adesione al sistema di segnalazione on-line. Lo schema della segnalazione è indicato nell’allegato 3 del provvedimento. Le segnalazioni hanno periodicità mensile e devono essere trasmesse alla UIF entro il secondo giorno del terzo mese successivo a quello di riferimento. Rispetto al vecchio provvedimento sono stati eliminati i riferimenti al registro AUI la cui tenuta non è più obbligatoria ed è stato rivisto l'importo soglia che fa scattare l'obbligo delle segnalazioni delle operazioni aggregate, tale importo era definito in 15.000 € dal primo provvedimento ora invece è fissato a 5.000€. Le disposizioni del nuovo provvedimento si applicano a partire dalle segnalazioni riferite alle operazioni inerenti al mese di gennaio 2021 da inviare secondo le modalità di inoltro di cui agli articoli 5 e 6 del provvedimento entro il 2 aprile 2021. Da tale data di applicazione è abrogato il provvedimento del 23 dicembre 2013.

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