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Marzo 2024

Vigilanza prudenziale: limitazione dei diritti degli interessati.

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la Decisione (UE) 2024/902, la quale apporta modifiche alla Decisione (UE) 2021/1486 riguardante le norme interne relative alla limitazione dei diritti degli interessati in relazione ai compiti della Banca Centrale Europea in materia di vigilanza prudenziale sugli enti creditizi.
In conformità all'articolo 3, paragrafo 6, della Decisione (UE) 2021/1486 della BCE, si precisa che la decisione di limitare i diritti di un interessato deve essere presa dal titolare del trattamento a livello del capo o vicecapo dell'unità operativa pertinente dove si svolge principalmente l'operazione di trattamento dei dati personali.
Tuttavia, tale normativa non fornisce indicazioni precise sulle circostanze in cui la decisione di limitare i diritti di un interessato dovrebbe essere presa a livello del vicecapo. Di conseguenza, si stabilisce che ciò avviene quando il capo dell'unità operativa pertinente non è disponibile, è in conflitto di interessi effettivo o percepito, o ha accesso a informazioni riservate rilevanti.
Inoltre, l'articolo 3 non contempla il caso di un'unità operativa senza vicecapo. In tale situazione, si specifica che se il capo dell'unità operativa pertinente non è disponibile, è in conflitto di interessi effettivo o percepito, o ha accesso a informazioni riservate rilevanti, la decisione di limitare i diritti di un interessato deve essere presa dal superiore gerarchico competente.
Infine, la normativa in questione non specifica a quale livello debba essere adottata una decisione sulla limitazione dei diritti di un interessato nel caso in cui una funzione non sia assegnata a un'unità operativa. Pertanto, si chiarisce che tale decisione deve essere presa a livello del titolare della funzione in cui si svolge principalmente l'operazione di trattamento dei dati personali.

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