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Dicembre 2019

Banca d'Italia: Bilanci degli intermediari bancari e finanziari chiusi o in corso al 31 dicembre 2019 - Obblighi informativi a partire dai bilanci chiusi o in corso al 31 dicembre 2019.

La comunicazione di Banca d’Italia del 23 dicembre scorso richiama l’attenzione degli intermediari bancari e finanziari sull’esigenza di fornire in bilancio, chiuso o in corso al 31 dicembre 2019, informazioni relative a cessioni di attività finanziarie.
Le operazioni di maggiore interesse sono le cessioni di tipo multioriginator di portafogli creditizi, in particolare di quelli con esposizioni deteriorate di tipo UTP, riconducibili a uno dei due seguenti schemi (o a loro combinazioni):
a) cessione dei crediti a un veicolo di cartolarizzazione ex legge 130/99 a fronte dell’emissione da parte di quest’ultimo di titoli ABS sottoscritti dagli intermediari cedenti;
b) cessione dei crediti a un fondo comune di investimento con attribuzione delle relative quote agli intermediari cedenti.
Nel caso di cui alla lettera a), la Circolare n. 262 chiede di fornire nella nota integrativa informazioni sia di natura qualitativa sia quantitativa. Tra le informazioni qualitative rientrano, ad esempio:
1) la descrizione degli obiettivi, strategie e processi sottostanti all’operatività, inclusa la descrizione del ruolo svolto (originator, investitore, ecc.) e del relativo livello di coinvolgimento;
2) la descrizione dei rischi connessi con l’operatività e dei relativi meccanismi di controllo;
3) per le banche originator, l’illustrazione nel bilancio relativo all’esercizio in cui viene realizzata l’operazione delle modalità organizzative adottate corredata da una serie di informazioni di dettaglio.
Tra le informazioni quantitative è richiesta, per le operazioni di cartolarizzazione “proprie”, la ripartizione delle posizioni trattenute verso la cartolarizzazione sulla base delle caratteristiche delle attività sottostanti (forma tecnica contrattuale), con evidenziazione delle attività deteriorate.
Informazioni comparabili sono previste per gli intermediari finanziari.
Per garantire la stessa disclosure, informazioni analoghe a quelle previste per le operazioni di cartolarizzazione andranno fornite nel caso di cessioni di crediti in cui intervenga un fondo comune di investimento (lettera b)).
Per le operazioni che comportano l’integrale derecognition dei crediti ai sensi dell’IFRS 9, andrà inserita la nuova voce “C. Attività finanziarie cedute e cancellate integralmente”.

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