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Giugno 2022

Esposizione in default e rettifiche di valore su crediti: modifiche alle modalità di calcolo.

In data 21 giugno 2022, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Regolamento delegato (UE) 2022/954 che modifica gli RTS di cui al Regolamento delegato (UE) n. 183/2014 in merito alla specificazione delle modalità di calcolo delle rettifiche di valore su crediti specifiche e generiche relativamente alle esposizioni in default.
Nello specifico, la disciplina prevede che le rettifiche di valore su crediti specifiche riconosciute ai fini dell’articolo 127 del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) includano qualsiasi sconto nel prezzo di un’esposizione in stato di default che l’ente acquirente non abbia riconosciuto mediante l’aumento del capitale primario di classe 1.
Tali modifiche sono state rese necessarie per superare l’ostacolo normativo in sede di creazione di mercati secondari per le esposizioni in default, originato dal possibile disallineamento tra i fattori di ponderazione del rischio da applicare all’esposizione in default rispettivamente dall’ente venditore e dall’ente acquirente.
Ciò deriva dal fatto che precedentemente solamente le perdite attese su crediti riflesse nelle rettifiche di valore su crediti specifiche realizzate dal soggetto detentore dell’esposizione in caso di default potevano essere contabilizzate nell’attribuzione di un fattore di ponderazione del rischio, mentre le perdite su crediti computate nel prezzo delle esposizioni in default, trattenute dall’ente venditore come perdite subite, non potevano essere riconosciute dall’ente acquirente dopo la vendita.
Conseguentemente, il fattore di ponderazione del rischio applicabile all’esposizione in stato di default poteva subire variazioni in seguito alla vendita delle esposizioni in default, anche se il prezzo dell’operazione prevedeva lo sconto di un importo uguale alle rettifiche di valore su crediti specifiche per le perdite attese su crediti contabilizzate dal soggetto venditore prima della vendita.
Pertanto, grazie alle recenti modifiche, operazioni di tale natura non comporteranno ostacoli per gli enti creditizi che intendano rimuovere le esposizioni in stato di default dai loro bilanci.
 

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