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Giugno 2022

IRB: principi EBA nella valutazione dei dati sul rischio di credito correlati al Covid-19.

L'EBA ha stabilito quattro principi di sostegno all'attività di vigilanza nella verifica dei dati sul rischio di credito connessi alla pandemia da Covid-19 riferiti alle banche che fanno uso degli IRB, ovvero i modelli basati su rating interni.
A tal proposito l'EBA pubblicherà prossimamente un manuale di vigilanza con lo scopo di assicurare un metodo armonizzato nell'utilizzo dei dati Covid-19, specialmente dove moratorie e altri interventi pubblici hanno potenzialmente causato cambiamenti nei tassi di default. 
Il primo principio stabilisce che le indicazioni inerenti il controllo della rappresentatività dei dati incluse nelle Linee guida EBA sulla stima della probabilità di default (PD) e delle perdite in caso di default (LGD), nonché sull'elaborazione delle esposizioni in condizione di default, andrebbero attuate anche nel caso di dati colpiti dalla pandemia.
Il secondo principio stabilisce che una consistente riduzione dei parametri di rischio IRB adottati relativamente ai livelli precedenti alla crisi suggerisce un'eventuale carenza di rappresentatività dei dati e andrebbe analizzata più a fondo.
Il terzo principio concerne i tassi di insolvenza e delle perdite registrati nel corso della pandemia, stabilendo che, se non si dovesse manifestare la rappresentatività di suddetti tassi, un riequilibrio andrebbe posticipato per poter ridurre le medie di lungo termine.
L'ultimo principio si occupa di come convalidare e riequilibrare la LGD al ribasso durante la pandemia. A tal proposito, l'EBA propone di rimandare eventuali ricalibrazioni al ribasso a non prima che le conseguenze della crisi si siano definitivamente concretizzate nei tassi di perdita registrati.
Questi principi possono essere applicati anche in altre pratiche di modellizzazione, tra cui l’IFRS 9, e permetteranno a banche ed autorità di vigilanza di tenerli attualmente in considerazione.
 

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