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Luglio 2019

Banca d'Italia: emanate le Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Con provvedimento del 30 luglio 2019, Banca d'Italia ha emanato le Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. In linea con la normativa europea le Disposizioni danno attuazione a:
- le previsioni in materia di adeguata verifica della clientela (in particolare, cfr. articoli 17-30) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, di recepimento della direttiva (UE) 2015/849 (cd. quarta direttiva antiriciclaggio)
- gli Orientamenti congiunti delle Autorità di vigilanza europee emanati il 26 giugno 2017 ai sensi degli articoli 17 e 18, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849 sulle misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica della clientela e sui fattori che gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero prendere in considerazione nel valutare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associati ai singoli rapporti continuativi e alle operazioni occasionali.
Le disposizioni entreranno in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta.
I destinatari dovranno adeguarsi alle nuove Disposizioni a partire dal 1° gennaio 2020. Per ciò che riguarda i clienti acquisiti prima dell'entrata in vigore delle Disposizioni in oggetto, per i quali la disciplina precedente al d. lgs. 90/2017 stabiliva forme di esenzione dagli obblighi di adeguata verifica, la Banca d'Italia si attende che la raccolta di dati e documenti identificativi eventualmente mancanti venga effettuata al primo contatto utile, e comunque non oltre il 30 giugno 2020.

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