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Febbraio 2010

Provvedimenti di vigilanza nei confronti di intermediari.

Il primo intervento della Consob ha avuto ad oggetto le politiche di incentivazione del personale addetto alla relazione con la clientela. Al riguardo, si è fatto presente che la corresponsione di incentivi al personale, quando incentrata sulla distribuzione di “prodotti della casa” o, addirittura, di uno specifico prodotto, favorisce l’insorgenza di potenziali situazioni di conflitto di interesse con la clientela, in quanto può indurre gli addetti a consigliare investimenti che incrementano la componente variabile della remunerazione personale, a prescindere dalle reali esigenze dei clienti. Tale circostanza è particolarmente rilevante in caso di intermediari che si rapportano al pubblico secondo un dichiarato modello di servizio basato sulla c.d. “architettura aperta”. Si è dunque richiesto di approntare efficaci modalità di gestione della situazione di conflitto di interessi così determinata.
Il secondo intervento è stato focalizzato sulle modalità di prestazione del servizio di consulenza.
In proposito è stato ribadito come l’ampia nozione di consulenza, assunta dal legislatore in attuazione delle fonti comunitarie, renda elevato, specie quando si utilizzino forme di contatto non “automatiche” con la clientela, il rischio che l’attività svolta dall’intermediario si concretizzi nel presentare un dato strumento finanziario come adatto per il cliente. Infatti, l’esercizio del servizio di consulenza si concretizza di per sé, una volta realizzati gli essenziali elementi della definizione normativa e non solo quando ne sia stata formalmente contrattualizzata l’offerta da parte dell’intermediario.
Nell’ipotesi in cui l’intermediario prescelga un modello di servizio alla clientela che non contempli il rilascio di raccomandazioni consulenziali, occorre che siano previsti meccanismi (contrattuali, organizzativi, procedurali e di controllo) in grado di contenere effettivamente il rischio di fornitura di raccomandazioni alla clientela, conformando le condotte dei propri collaboratori e dipendenti ai predefiniti schemi relazionali.
In entrambi i casi è stata richiamata l’attenzione degli intermediari sull’importanza della funzione di conformità alle norme (compliance). Infatti, la direttiva Mifid, nel ridisegnare la configurazione del sistema dei controlli interni, ha conferito alla funzione un ruolo di assoluta centralità, in ragione della preminenza, nella prestazione dei servizi di investimento, della tutela degli interessi esterni all’intermediario.

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