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Febbraio 2010

Antiriciclaggio: nuovi poteri per il fisco.

Le capacità di indagine, sul piano penale e finanziario, attribuite all'Agenzia delle Entrate ed alla Guardia di Finanza, in connessione allo scudo fiscale, sono state notevolmente ampliate grazie al nuovo assetto normativo creato dal D. L. 78/2009 e dal D. Lgs. 231/2007. In particolare, le suddette autorità, oltre a poter utilizzare fiscalmente le informazioni contenute nell'archivio unico tenuto ai fini antiriciclaggio da professionisti, intermediari finanziari, Caf, patronati ed associazioni di categoria, può chiedere informazioni agli organi di vigilanza degli intermediari finanziari (Consob, Uif, ISvap).
Tutto ciò impone ai destinatari della normativa antiriciclaggio di prendere adeguate misure per evitare di essere coinvolti a posteriori per inosservanza degli obblighi imposti dalla normativa. Se, ad esempio, un cliente viene sottoposto ad indagini che portano ad individuare nel professionista o nell'intermediario un soggetto che ha partecipato come consulente ad una transazione, gli organi investigativi potrebbero ipotizzare una corresponsabilità del professionista o dell'intermediario dovuta all'inosservanza degli obblighi antiriciclaggio di adeguata verifica e di identificazione e registrazione della clientela.
Al fine di minimizzare il rischio di mancato adempimento degli obblighi antiriciclaggio, professionisti e intermediari dovrebbero prevedere procedure interne, possibilmente informatizzate, volte a semplificare e standardizzare l'attività di adeguata verifica della clientela, prevista dall'art. 15 del D. Lgs. 231/2007, e l'esecuzione degli adempimenti di identificazione e registrazione del cliente. In questo modo, in caso di indagini penali, il professionista o l'intermediario sarebbe in grado di dimostrare con maggiore facilità la propria buona fede ed essere prevedibilmente escluso dall'ipotesi di corresponsabilità.

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