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Aprile 2022

CRR II: qualifica di ente piccolo e non complesso.

La disciplina europea sul capitale delle banche e delle imprese di investimento (Regolamento CRR II e Direttiva CRD V) prevede regole semplificate su alcuni profili, tra cui segnalazioni di vigilanza, obblighi di informazione al pubblico, metodologie di misurazione di alcuni rischi (di liquidità a medio e lungo termine; di tasso di interesse nel portafoglio bancario) per gli intermediari piccoli e non complessi, così definiti in base a una serie di criteri – da rispettare congiuntamente – riferiti a dimensione, complessità, interconnessione e profilo di rischio.
Relativamente al criterio dimensionale, il Regolamento CRR II fissa una soglia riferita al valore totale delle attività dell’intermediario, che non deve superare i 5 miliardi di euro affinché possa essere qualificato come piccolo e non complesso; tale soglia può essere abbassata, ma non alzata, a livello nazionale.
Con nota del 31 marzo 2022, la Banca d’Italia ha comunicato che, con riferimento alle banche e ai gruppi bancari meno significativi sotto la sua supervisione diretta, ha deciso di confermare la soglia dei 5 miliardi e ha identificato gli intermediari piccoli e non complessi in base ai criteri previsti dal Regolamento.
La soglia è stata calcolata su base consolidata per le banche appartenenti a gruppi, prendendo a riferimento la data del 31 dicembre 2021; questa scelta potrà subire modifiche in relazione a eventuali futuri chiarimenti delle Autorità europee.
Per le banche e i gruppi bancari significativi, incluse le banche di credito cooperativo appartenenti a gruppi, l’identificazione degli intermediari piccoli e non complessi spetta alla BCE, in qualità di Autorità competente.
 

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