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Marzo 2019

Nuovi criteri per l'identificazione delle esposizioni in default.

Banca d’Italia ha posto in consultazione un documento che illustra le modifiche conseguenti all’applicazione della definizione di default prudenziale prevista dalle Linee Guida EBA (EBA/GL/2016/07) e della soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato, previste dal Regolamento Delegato (UE) n. 171/2018 del 19 ottobre 2017.
Le Linee Guida EBA e il Regolamento Delegato si applicheranno a tutti gli enti creditizi e le SIM, a livello individuale e consolidato, a prescindere dall’approccio utilizzato per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito. Si precisa inoltre che Banca d’Italia intende effettuare anche per gli altri intermediari finanziari, modifiche analoghe a quelle previste per le banche.
Le principali novità introdotte riguardano:
- le soglie di rilevanza per la classificazione dell’esposizione creditizia scaduta in stato di default: sono previste due soglie di rilevanza, una espressa in termini assoluti (100 euro per le esposizioni al dettaglio e 500 euro per le altre esposizioni), l’altra in termini relativi (1% dell’importo complessivo di tutte le esposizioni verso il debitore);
- i criteri di calcolo dei giorni di scaduto per la classificazione a default: le soglie di rilevanza devono essere superate per 90 giorni consecutivi e non è prevista la possibilità di compensare gli importi scaduti con le linee di credito aperte e non utilizzate;
- i criteri di uscita dallo stato di default: un’esposizione precedentemente classificata in stato di default può essere riclassificata in bonis qualora siano trascorsi almeno tre mesi dal momento in cui la condizione per la classificazione in stato di default non è più soddisfatta;
- gli indicatori di probabile inadempimento: vengono forniti indicatori qualitativi e quantitativi che le banche devono considerare ai fini della valutazione di unlikeliness to pay.
Con particolare riferimento alla soglia di rilevanza relativa, al momento Banca d’Italia non intende esercitare margini di discrezionalità concessi alle Autorità di Vigilanza Nazionali, confermando quindi il valore dell’1% (attualmente la soglia in vigore è del 5%). Tuttavia, Banca d’Italia invita gli intermediari a fornire evidenze statistiche robuste sulla ragionevolezza di livelli di rischio connessi ad una eventuale applicazione di una soglia superiore (l’intervallo di marginalità è dallo 0 al 2,5%).

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