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Agosto 2017

IFRS 9 Strumenti finanziari: nuovi ITS per l’adeguamento delle segnalazioni di vigilanza.

La Commissione Europea ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 17 agosto 2017 (a decorrere dal 1 gennaio 2018) il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1443, del 29 giugno 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (CRR).
Il Regolamento definisce aspetti del quadro per la segnalazione a fini di vigilanza nell’Unione che devono essere allineati ai nuovi principi internazionali applicabili alla contabilizzazione degli strumenti finanziari (IFRS 9 Strumenti finanziari), in applicazione a decorrere dal 1 gennaio 2018. L’IFRS 9 modifica sostanzialmente la contabilizzazione degli strumenti finanziari da parte degli enti che sono soggetti alle disposizioni dell’articolo 99, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.
L’IFRS 9 contiene un modello logico per la classificazione e la valutazione, un modello unico di riduzione di valore in relazione alla «perdita attesa» e una sostanziale riforma dell’approccio in materia di contabilizzazione delle operazioni di copertura. È opportuno modificare di conseguenza le segnalazioni da parte degli enti.
Data la necessità di chiarire la definizione di «valore contabile lordo» per il monitoraggio del rischio di credito, di migliorare la qualità dei dati segnalati e di ridurre l’onere delle segnalazioni, è inoltre necessario aggiornare i modelli e le istruzioni relativi alla segnalazione del valore contabile lordo delle attività finanziarie valutate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio. È necessario aggiornare i modelli e le istruzioni per gli enti soggetti alla disciplina contabile basata sulla direttiva 86/635/CEE anche per garantire che le informazioni finanziarie segnalate rimangano pertinenti e allineate per tutti gli enti e che vengano fornite le informazioni mancanti relative a particolari discipline contabili nazionali precedentemente non pienamente riflesse nei modelli. Dato il legame intrinseco tra l’informativa finanziaria e i principi contabili applicabili, è opportuno che la data di applicazione del presente regolamento coincida con la data di applicazione dell’IFRS 9.

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