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Agosto 2017

Prodotti finanziari: in Gazzetta Ufficiale il decreto di attuazione e adeguamento di MiFID II e MiFIR.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 25 agosto 2017 il decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, di attuazione della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (c.d. MiFID II) , e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012 (c.d. MiFIR).
Il decreto è entrato in vigore il 26 agosto 2017 e le modifiche al TUF, testo unico della finanza, saranno operative dal 3 gennaio 2018.
La MiFID II definisce i requisiti necessari alle imprese di investimento per operare nei mercati finanziari in base a una serie di elementi quali:
- autorizzazione e condizioni di esercizio;
- prestazione di servizi da parte di imprese di paesi terzi mediante succursale;
- controllo dell’applicazione della normativa da parte delle autorità competenti.
Il regolamento MiFIR disciplina i requisiti uniformi in relazione alla comunicazione al pubblico di dati sulle negoziazioni e indica i poteri di intervento sui prodotti finanziari conferiti alle autorità competenti, all’ESMA e all’EBA.
Il decreto mira ad aumentare in Italia la trasparenza delle negoziazioni ma soprattutto la tutela degli investitori, attraverso una maggiore responsabilizzazione degli intermediari e una più approfondita consapevolezza degli investitori, rafforzando i presidi e i poteri di controllo delle Autorità di Vigilanza di settore. A tal fine, la normativa estende gli obblighi di comunicazione alla clientela su costi e oneri connessi ai servizi di investimento o accessori.
Ulteriori misure mirano inoltre alla riduzione del rischio che eventuali prodotti non siano adeguati al cliente finale. Aumentano quindi i poteri di vigilanza dei regolatori nazionali e UE, che potranno proibire o restringere la negoziazione e il collocamento di alcuni strumenti finanziari o depositi strutturati, e le attività o pratiche finanziarie da loro ritenute riduttive della protezione degli investitori.

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