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Gennaio 2010

In consultazione lo schema del Provvedimento di Vigilanza che fissa le nuove disposizioni nel campo dell'organizzazione, delle procedure e dei controlli ai fini dell'antiriciclaggio.

E' stato pubblicato il 25 gennaio 2010, da parte della Banca d'Italia, un provvedimento contenente le disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volte a prevenire l’utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ai sensi dell’art. 7 comma 2 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Il documento, che contiene i principi obbligatori in materia di antiriciclaggio, è in consultazione presso gli operatori fino al 31 marzo 2010.
In base a tali disposizioni, non solo le banche, ma anche le Poste S.p.A., i neonati istituti di moneta elettronica, le società d'intermediazione mobiliare (Sim), le società di gestione del risparmio (Sgr), le società d'investimento a capitale variabile (Sicav), i mediatori finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del TUB e quelli iscritti nell'elenco generale previsto dall'articolo 106, saranno tenuti a costituire, al proprio interno, presidi antiriciclaggio appositamente incaricati di sovrintendere all'impegno di prevenzione e gestione dei rischi.
Il funzionario appositamente addetto a tali presidi, il cui nominativo dovrà essere comunicato all'UIF, dovrà verificare i modelli organizzativi adottati, svolgere le attività di rafforzata verifica sulla clientela nonchè predisporre i flussi informativi diretti agli organi aziendali e all'alta direzione. Con frequenza annuale, lo stesso sarà tenuto a presentare agli organi aziendali una relazione costantemente aggiornata. Il Provvedimento di Banca d'Italia contiene, altresì, la previsione di specifiche misure per le attività di money transfer e per le società fiduciarie.

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