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Gennaio 2010

Società per azioni "in salvo" grazie al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01.

Per la prima volta un giudice ha assolto una società per il fatto di aver adottato un modello organizzativo considerato adeguato sulla base di quanto richiesto dal D. Lgs. 231/01 sulla responsabilità amministrativa degli enti. A pronunciarla è stato il Gip di Milano il 17 novembre, escludendo la responsabilità di un'importante società quotata per il reato di aggiotaggio informativo.
L'adozione di un modello organizzativo adatto a scongiurare la commissione dei reati inseriti nella lista del D. Lgs. 231/2001 può portare all'assoluzione della società. Finora, però, a nove anni dal debutto della normativa, mai un ente era riuscito ad essere assolto. Ora, l'importanza della sentenza milanese sta nel fatto che il giudice si è trovato ad affrontare il caso di una società che aveva adottato fin dal 2003 il modello previsto dal decreto e che, già dal 2000, ovvero prima del debutto della responsabilità amministrativa degli enti, aveva adottato un sistema di controllo interno basato sui principi del Codice di autodisciplina dettato da Borsa Italiana. Per il Gip questi fatti testimoniano la volontà della società di adeguarsi in modo tempestivo alla nuova normativa, adottando strumenti di cautela e di controllo, e permettono di distinguere tra il comportamento ethic oriented assunto dalla società rispetto alle condotte dei soggetti apicali (presidente e amministratore delegato, autori dei reati e rinviati a giudizio) non conformi agli standard comportamentali ed alle precauzioni introdotte dal modello. Ciò ha escluso la configurabilità di una responsabilità diretta dell'ente per colposa disorganizzazione. Infatti, è l'elusione fraudolenta del modello, ad opera dei soggetti apicali infedeli, con onere probatorio invertito a carico dell'ente, che realizza la dissociazione tra volontà della società e comportamento del vertice, diversamente coincidenti in virtù dell'immedesimazione organica.
In attesa del consolidarsi di un orientamento giurisprudenziale, si potrebbe anche cogliere una particolare interpretazione dell'art. 6 che, lungi da approcci formalistici, esclude la ricorrenza della responsabilità amministrativa dell'ente, premiandolo con esimente, ogni qualvolta il suo comportamento complessivo e fattuale sia stato conforme alla legge e organizzato ad una funzione anti-reato.

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