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Aprile 2017

Abusi di mercato: approvate le modifiche ai regolamenti Consob per l'adeguamento alla nuova disciplina europea.

La CONSOB ha approvato le modifiche dei propri regolamenti emittenti, mercati e operazioni con parti correlate necessarie ad adeguare la normativa nazionale di secondo livello alla nuova disciplina europea in materia di abusi di mercato, in vigore dal 3 luglio 2016 per effetto del Regolamento UE sugli abusi di mercato (596/2014) e dei relativi atti delegati.
Al fine di ricostruire in modo agevole il nuovo quadro normativo, la CONSOB ha altresì pubblicato due guide operative: "Gestione delle Informazioni privilegiate" e “Raccomandazioni di investimento". Tali documenti ripercorrono i punti principali delle modifiche e saranno adottati sotto forma di Comunicazioni di carattere generale dopo gli esiti della consultazione che si concluderà il 6 giugno 2017.
Tra le novità introdotte dal nuovo corpus normativo vi è l'innalzamento da 5.000 a 20.000 euro della soglia che fa scattare l'obbligo di pubblicità per le operazioni effettuate dai manager su titoli degli emittenti presso cui lavorano (il cosiddetto internal dealing). L'innalzamento della soglia, previsto anche per le operazioni effettuate dagli azionisti rilevanti, rappresenta una misura volta a mitigare gli oneri amministrativi per gli emittenti quotati, con particolare riferimento alle imprese di minori dimensioni. Non rientrano invece tra le operazioni dei manager da comunicare all'Authority quelle effettuate nell'ambito di una gestione collettiva del risparmio, poiché in questa situazione, l'investitore non conserva poteri dispositivi sul patrimonio conferito.
In merito al "closed period" la CONSOB ha specificato che tale periodo, in cui non si possono effettuare operazioni sui titoli dell'impresa in attesa della pubblicazione dei conti periodici, non si applica per le operazioni rese su base volontaria, tra le quali rientrano i resoconti di gestione relativi al primo e terzo trimestre. Sono inoltre esonerate dalla disciplina del “closed period” le operazioni sui titoli, quando il manager opera per conto della stessa società e non come persona fisica.
Un’ulteriore precisazione è stata fatta in tema di registro degli insider specificando che, quando una società è assistita da una società di consulenza, vanno indicate anche le persone fisiche che hanno accesso alle informazioni privilegiate.

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