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Ottobre 2018

Legge di bilancio 2019: l’effetto sugli intermediari finanziari.

In attesa dell'approvazione del testo definitivo della legge di bilancio 2019, il cui voto in aula è previsto per fine novembre, si stimano gli impatti che la manovra potrebbe avere su banche ed imprese di assicurazione.
Di particolare rilievo sono gli effetti finanziari complessivi che deriveranno dalla stretta sulla deducibilità delle svalutazioni per le banche e dall’aumento delle tasse sui premi per quanto riguarda le assicurazioni, a quanto si deduce dalle tabelle contenute nel documento programmatico di bilancio che il Governo italiano ha inviato a Bruxelles.
Al Capo I del Titolo IX, l’articolo 83 ”Differimento della deduzione delle svalutazioni e perdite su crediti (Rimodulazione DTA)” fa slittare al 2026 la deduzione delle svalutazioni e delle perdite sui crediti: la deduzione della quota del 10% dell'ammontare dei componenti negativi, svalutazioni e perdite su crediti, degli enti creditizi e finanziari prevista ai fini Ires e Irap è differita al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026.
All’articolo 85 ”Deducibilità delle perdite su crediti in sede di prima applicazione dell’IFRS 9” viene previsto che la deducibilità ai fini Ires e Irap della riduzione di valore dei crediti e delle altre attività finanziarie derivanti dall'adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura perdite per perdite attese deve essere applicato in modo retrospettivo per il 10% del loro ammontare nel periodo di imposta di prima adozione dell'IFRS 9 e per il restante 90% in quote costanti nei 9 periodi d'imposta successivi.
Infine, con l'abrogazione dell’articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e i commi da 549 a 553 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'articolo 88 della Manovra di bilancio 2019 è stata prevista anche la soppressione dell'Aiuto alla crescita economica – ACE. Rimangono comunque applicabili le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 agosto 2017 relativamente all’importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.

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