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Marzo 2017

Corruzione tra privati: approvato il decreto legislativo.

Il Consiglio dei Ministri ha definitivamente approvato il decreto legislativo che interviene sulla corruzione nel settore privato, attuando la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio Ue (22 luglio 2003), conformandosi ai principi stabiliti dagli articoli 7 e 8 della Convenzione penale sulla corruzione fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata dall'Italia con legge 28 giugno 2012 n. 110. Il documento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2017, entrerà in vigore il 14 aprile 2017.
Tale fattispecie è disciplinata dall’articolo 2635 del Codice Civile, secondo cui "salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati, che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni."
La stessa pena è prevista a carico di chi dà o promette denaro o altre utilità.
Il provvedimento amplia la categoria dei soggetti punibili per episodi corruttivi, andando a ricomprendere anche l’eventuale amministratore di fatto o l’estraneo che agisce quale interposta persona. Infatti, è introdotta la punibilità, allo stesso titolo, del soggetto estraneo che offre, promette o dà denaro o altre utilità alle persone indicate per l’appunto nel comma precedente.
Infine, è introdotto l’art. 2635-bis intitolato “Istigazione alla corruzione tra privati” per includere le fattispecie di istigazione alla corruzione.
Sul fronte D. Lgs. 231/2001, le nuove norme intervengono sull’articolo 25-ter del medesimo Decreto con rinvio alla corruzione tra privati, inasprendo le sanzioni pecuniarie (da 400 a 600 quote) e aprendo a quelle interdittive. Con riferimento alla fattispecie di istigazione ex art. 2635-bis, sono invece previste sanzioni da 200 a 400 quote.

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