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Maggio 2014

2° aggiornamento della Circolare 285 di Banca d'Italia.

Per la prima applicazione di tali normative, le banche, le società finanziarie e le società di partecipazione finanziaria mista dovranno verificare la sussistenza della condizione di “rilevanza determinante” delle componenti finanziarie del gruppo con riferimento ai dati di bilancio annuali.
Se, per effetto dei nuovi criteri di individuazione del gruppo bancario, fossero individuate come società capogruppo delle società finanziarie o delle società di partecipazione finanziaria mista, quest’ultime dovranno fare richiesta d’iscrizione nell’albo dei gruppi bancari entro 30 giorni dall’assunzione della qualifica di capogruppo. Le nuove capogruppo avranno 12 mesi di tempo per adeguarsi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistema dei controlli interni, di governo societario e di remunerazioni. Durante tale regime transitorio, le segnalazioni di vigilanza prudenziali e statistiche di tipo consolidato potranno essere inviate dalla società che rivestiva in precedenza la qualifica di capogruppo o da altre società del gruppo (previa comunicazione alla Banca d’Italia).
Nel capitolo relativo alle partecipazioni detenibili, è stato precisato che la Banca d’Italia può condizionare, vietare l’acquisizione, oppure ordinare, in qualsiasi momento anche successivo all’acquisto, la dismissione delle partecipazioni qualora l’operazione sia in contrasto con la sana e prudente gestione della banca.

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