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Giugno 2014

4° Aggiornamento della Circolare 285 di Banca d'Italia.

Nella Parte Prima, al Titolo III, è stato inserito un nuovo capitolo relativo all’informativa al pubblico Stato per Stato. La CRD IV introduce obblighi di pubblicazione di informazioni riguardanti le attività delle banche, e in particolare gli utili realizzati, le imposte pagate ed eventuali contributi pubblici ricevuti, suddivisi per singolo paese ove le banche sono insediate. Le informazioni sono pubblicate, di norma, in allegato al bilancio d’impresa o, per le banche appartenenti ad un gruppo, al bilancio consolidato. Le informazioni pubblicate devono essere predisposte sulla stessa base e con gli stessi criteri adottati per la redazione del bilancio e devono essere oggetto di verifica da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Nella Parte Seconda, al capitolo 4 Sezione III, sono stati precisati i riferimenti temporali di efficacia della discrezionalità nazionale. Per le banche che adottano i metodi interni IRB, è stato precisato che le esenzioni alle esposizioni in strumenti di capitale detenute al 31 dicembre 2007, si applicano fino al 31 dicembre 2017.
Nella Parte Terza è stato inserito il nuovo capitolo 2 “Comunicazioni alla Banca d’Italia”. Sono introdotti gli obblighi di comunicazione dell'organo con funzioni di controllo, dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti, nonchè le comunicazioni relative ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti.

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