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Luglio 2014

Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari - Seconda consultazione (in scadenza al 12 settembre 2014).

Le osservazioni ricevute in seguito alla prima consultazione, avvenuta nel 2012, hanno riguardato due aspetti centrali dell'impianto regolamentare, ovvero: limitare gli effetti dell'applicazione della c.d. “vigilanza equivalente” a quella bancaria; e la richiesta di una declinazione più marcata del principio di proporzionalità. Le modifiche più significative apportate al precedente documento in consultazione del 2012, riguardano:
A) Autorizzazione. Lo schema delle disposizioni è stato rivisto al fine di allinearlo con quello applicabile alle banche, sia da un punto di vista formale e terminologico, sia rivedendo alcuni profili sostanziali della disciplina (ad es. decadenza e revoca dell’autorizzazione).
B) Assetti proprietari. Le disposizioni relative agli assetti proprietari degli intermediari finanziari sono state integrate per meglio allinearle a quanto previsto dalla direttiva 2007/44/CE, relativa all’acquisto di partecipazioni qualificate in banche, imprese di investimento e di assicurazione e società di gestione e dalle linee guida applicative delle autorità di regolamentazione europee (EBA, ESMA, EIOPA).
C) Organizzazione amministrativa e contabile e controlli esterni. Al fine di meglio articolare il principio di proporzionalità, sono stati rivisti i criteri per identificare gli intermediari a ridotta dimensione e complessità, e sono state introdotte semplificazioni in materia di ruolo del presidente dell’organo con funzione di supervisione strategica e di struttura del sistema dei controlli. 
Inoltre, sono state riviste le regole sul  processo di gestione e controllo della rete distributiva; sono stati meglio definiti ruolo e responsabilità della capogruppo in materia di esternalizzazione delle funzioni aziendali all’interno dei gruppi; infine sono stati introdotti specifici presidi organizzativi per gli intermediari finanziari che, nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione, assumano il ruolo di servicer, ai sensi della legge n. 130 /1999.
D) Disciplina prudenziale. Si conferma l'impostazione del primo documento in consultazione, andando ad applicare lo stesso regime prudenziale delle banche, in modo da assicurare il mantenimento della vigilanza equivalente e presidiare i rischi dello "shadow banking".
E) Altri intermediari. È stato elaborato uno schema di disposizioni per le società fiduciarie e le agenzie di prestito su pegno, sulla base delle scelte di policy rese note nel primo documento di consultazione e tenuto conto delle osservazioni ricevute.

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