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Luglio 2016

Bilancio 2016: in consultazione le bozze dei principi contabili nazionali OIC 12 "Composizione e schemi del bilancio d’esercizio", OIC 13 "Rimanenze" e OIC 28 "Patrimonio netto".

Nell’ambito del progetto di aggiornamento dei principi contabili nazionali, avviato a seguito delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 139/2015 di recepimento della direttiva 34/2013/UE, l’OIC ha elaborato una nuova versione dei principi contabili OIC 12 "Composizione e schemi del bilancio d’esercizio", OIC 13 "Rimanenze" e OIC 28 "Patrimonio netto".
La nuova edizione dell’OIC 12 tiene conto dell’eliminazione dallo schema di conto economico della sezione straordinaria. Rispetto alla versione del 2014, quando è possibile identificare immediatamente la voce di destinazione in base alla tipologia della transazione, gli oneri e i proventi straordinari sono ricollocati a voce propria. Quando ciò non è possibile, la corretta classificazione, tenuto conto della tipologia di evento che ha generato il costo o il ricavo, spetterà al redattore del bilancio. Inoltre si è preferito mantenere la distinzione tra attività caratteristica e accessoria, nonostante l’eliminazione della distinzione tra attività ordinaria e attività straordinaria prevista dal D.Lgs. 139/2015.
Le modifiche apportate al principio contabile OIC 13 hanno lo scopo di eliminare le incertezze sulle regole applicabili, in particolare, in tema di rilevazione iniziale, di valutazione e rilevazioni successive e in tema di indicazione nel bilancio redatto in forma abbreviata e delle micro-imprese. Nello specifico, è stato chiarito che i beni rientranti nelle rimanenze sono rilevati inizialmente alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito e che il modello di valutazione delle materie prime e sussidiarie segue la regola generale della valutazione al presumibile valore di realizzo desumibile dall’andamento di mercato.
La bozza in consultazione dell’OIC 28 tiene conto della nuova versione dell’articolo 2357-ter del codice civile, secondo cui le azioni proprie non sono più iscritte nell’attivo patrimoniale della società ma direttamente a riduzione del patrimonio netto attraverso una riserva negativa. Pertanto, l’acquisto (e la vendita) di azioni proprie è considerato come un decremento (o incremento) di patrimonio netto.
Le modifiche apportate da tali bozze, emanate il 4 luglio e in consultazione fino al 31 agosto, dovranno essere applicate ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 o da data successiva.

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