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Agosto 2018

A Banca d'Italia la potestà sanzionatoria in materia di antiriclaggio.

Il Consiglio di Stato ha confermato che Banca d'Italia deve essere considerata autorità competente a irrogare le sanzioni previste dalla normativa antiriciclaggio all'art. 62, comma 2, del d. lgs. 231/2007.
Tale articolo prevede che si applichi una specifica e rilevante sanzione amministrativa pecuniaria da 10 mila a 5 milioni di euro ai soggetti titolari di funzione di amministrazione, direzione e controllo dell'intermediario che, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all'incarico, abbiano agevolato, facilitato o comunque reso possibili violazioni gravi, ripetute o sistematiche o plurime delle disposizioni antiriciclaggio previste per i soggetti vigilati, di quelle in materia di procedure e controlli interni, delle relative disposizioni attuative adottate dalle autorità di vigilanza di settore, nonché dell’inosservanza dell’ordine di eliminare le infrazioni e di astenersi dal ripeterle anche indicando le misure da adottare e il termine per attuarle. La stessa sanzione si applica a soggetti apicali che hanno inciso in modo rilevante sull’esposizione dell’intermediario finanziario o bancario al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Tale normativa prevede altresì che qualora il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione sia superiore a 5 milioni di euro, la sanzione debba essere aumentata fino al doppio dell’ammontare del vantaggio ottenuto, sempre che tale ammontare sia determinato o determinabile.
Come si evince dalla lettura dell'articolo la normativa risulta molto dettagliata dal punto di vista dell'entità delle sanzioni ma rimanevano zone d'ombra sul soggetto competente a infliggerle. Per questo motivo Banca d’Italia aveva interpellato il Consiglio di Stato che con il suo parere ha fatto chiarezza.

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