News

Agosto 2018

Antiriciclaggio: il favor rei è esteso sulle sanzioni, anche quando la misura è già inflitta.

Con la sentenza 20647 della seconda Sezione civile, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dalla difesa dell’ex amministratrice delegata di una fiduciaria inerente lo sconto sull’importo della sanzione ancorché la misura fosse già stata inflitta.
In corso di giudizio, la normativa di riferimento ha subito taluni cambiamenti, grazie al D.Lgs. n. 90/2017 che ha introdotto l'art. 69 del D. Lgs. n. 231/2007: la disposizione prevede che, sul piano amministrativo, per le violazioni commesse in data antecedente all’entrata in vigore della nuova misura, si applichi “la legge vigente all'epoca della commessa violazione, se più favorevole, ivi compresa l'applicabilità dell'istituto del pagamento in misura ridotta”. La difesa viste le condizioni precarie della donna, la circostanza che non abbia tratto alcun vantaggio dalle operazioni non segnalate, l'assenza di pregiudizio per i terzi, e la carenza di precedenti violazioni contestategli, ha invocato l'applicazione dello ius superveiens di cui all’art. 58, con determinazione della sanzione in maniera prossima al minimo edittale.
D’altro canto, l’Avvocatura dello Stato sosteneva che, visto che la sanzione era già stata inflitta al momento dell’entrata in vigore della riforma, non sarebbe stato possibile invocare lo “sconto”.
Per la Corte il tenore letterale della norma è chiaro con il riferimento alle violazioni commesse anteriormente alla data di esordio della novità, senza alcun accenno al requisito della mancata adozione del provvedimento di sanzione. A supportare questa tesi intervengono anche l’art. 3 del D. Lgs. 472/1997 e l’art. 23 bis del DPR n. 148/1988 che hanno già introdotto l’applicazione del principio del favor rei alle sanzioni amministrative di diritto tributario e in materia valutaria, il cui unico limite è rappresentato dal fatto che il provvedimento sanzionatorio abbia acquisito il carattere della definitività, carattere che evidentemente presuppone anche che sia esaurita l’eventuale fase di impugnazione in sede giurisdizionale.

Torna indietro