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Settembre 2018

Modifiche alle disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari - Trattamento degli schemi di investimento in materia di grandi esposizioni.

In data 24 settembre 2018, Banca d'Italia ha pubblicato il documento per la consultazione relativo alle modifiche alla circolare n. 288 (Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari).
Nello specifico il documento illustra le proposte di modifica volte ad allineare il trattamento prudenziale degli schemi di investimento in materia di grandi esposizioni alla disciplina prevista dal Regolamento delegato (UE) N. 1187/2014 della Commissione del 2 ottobre 2014, contenente le “norme tecniche di regolamentazione intese a determinare l’esposizione complessiva verso un cliente o un gruppo di clienti connessi per quanto concerne le operazioni su attività sottostanti”.
La proposta di modifica ha lo scopo di garantire la piena attuazione del principio di vigilanza equivalente e tiene conto di fattori quali:
- il possibile maggior coinvolgimento degli intermediari finanziari come investor in titoli di cartolarizzazione (ABS) o quote di fondi comuni d’investimento con sottostanti crediti deteriorati;
- la recente evoluzione del quadro normativo europeo sulle operazioni di cartolarizzazione che  definisce quali sono le transazioni caratterizzate da requisiti di semplicità, trasparenza e comparabilità;
- la decadenza, a partire dal 1° gennaio 2018, della disposizione transitoria che rendeva meno stringente per gli intermediari finanziari il limite delle grandi esposizioni.
Le modifiche proposte insistono sul Titolo IV, Cap. 12 della Circolare 288:
- nella Sezione I “Disciplina applicabile” il riferimento normativo al Regolamento Delegato (UE) N. 1887/2014 si rende omogeneo a quello contemplato dalla Circolare n. 285 del 17 Dicembre 2013 “Disposizioni di vigilanza per le banche”;
- per effetto della precedente modifica, nella Sezione II “Disposizioni Specifiche” viene interamente eliminato il paragrafo 5 “Schemi di investimento”;
- dalla Sezione II “Disposizioni Specifiche”, paragrafo 2 “Disposizioni transitorie” viene cancellata la disposizione relativa alla decadenza, a partire dal 1° gennaio 2018, della disposizione transitoria che rendeva meno stringente per gli intermediari finanziari il limite delle grandi esposizioni.

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