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Febbraio 2022

Vigilanza bancaria: 38°aggiornamento alle disposizioni Banca d’Italia.

La Banca d’Italia ha emanato il 38° aggiornamento delle Disposizioni di vigilanza per le banche (Circolare n. 285/2013), attraverso il quale:
• È stato modificato il Capitolo 1, Titolo II, Parte Prima riguardante le disposizioni sulle riserve di capitale delle banche;
• È stato inserito nella Parte Terza, il Capitolo 12 “Misure basate sulle caratteristiche dei clienti o dei finanziamenti” contenente la disciplina sugli strumenti macroprudenziali basate sulle caratteristiche dei clienti o dei finanziamenti (borrower-based);
• È stato aggiornato il Capitolo 7, Titolo I, Parte Prima “Banche extracomunitarie in Italia” in funzione delle sopracitate modifiche.
Tali modifiche introducono:
• La possibilità per la Banca d’Italia di attivare la riserva di capitale per il rischio sistemico (systemic risk buffer, SyRB) per le banche e i gruppi bancari autorizzati in Italia, delineano le modalità di calcolo della riserva e definiscono la procedura di notifica e di riconoscimento reciproco del suo coefficiente. Inoltre, allineano le norme in materia di riserve di capitale e di misure di conservazione del capitale all’evoluzione del quadro normativo europeo (modificato a seguito dell’entrata in vigore della Direttiva 2019/878/UE, CRD V) e attuano gli orientamenti dell’EBA sugli appropriati sottoinsiemi di esposizioni settoriali per l’applicazione del SyRB in conformità dell’articolo 133, par. 5, lettera f), della CRD V (EBA/GL/2020/13) e quelli in materia di precisazione degli indicatori a rilevanza sistemica e relativa informativa (EBA/GL/2020/14);
• Nell’ordinamento nazionale alcune misure borrower-based. Queste possono essere utilizzate per contrastare rischi sistemici derivanti dagli andamenti del mercato immobiliare e dai livelli elevati o crescenti del debito delle famiglie e delle imprese non finanziarie. Le disposizioni delineano il quadro dei poteri della Banca d’Italia e definiscono le caratteristiche delle misure, i criteri per la loro attivazione e i meccanismi di reciprocazione su base volontaria delle misure. Le misure borrower based possono essere attivate nei confronti delle banche italiane, delle succursali in Italia di banche extracomunitarie e delle banche extracomunitarie che operano in Italia in regime di prestazione di servizi senza stabilimento, relativamente all’attività di concessione di finanziamenti effettuata in Italia.
 

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