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Dicembre 2013

Banca d'Italia: classificazione per qualità del credito dei debitori a seguito delle novità in tema di concordato preventivo.

Le novità della disciplina del concordato preventivo hanno introdotto la previsione secondo cui il debitore può proporre il ricorso  per Concordato preventivo corredando la domanda con i soli bilanci relativi agli ultimi tre esercizi (c.d. domanda di Concordato “in bianco”, art. 161 della L.F.) e l’introduzione dell’istituto del Concordato con continuità aziendale (art. 186-bis della L.F.).
Banca d’Italia ha pubblicato un documento per la consultazione in cui vengono descritti i criteri di classificazione per qualità del credito ai fini delle segnalazioni di vigilanza, del bilancio e della Centrale dei Rischi e come detti criteri si raccordino con le nuove definizioni di non-performing exposures e di forbearance, pubblicate dall’EBA.
Relativamente alle segnalazioni di vigilanza,  centrale dei rischi e bilancio:
- le esposizioni vanno classificate come deteriorate tra le partite incagliate dalla data di presentazione della domanda e sino a quando non sia nota l’evoluzione dell’istanza.  
- le esposizioni vanno classificate tra le sofferenze: a) qualora ricorrano elementi obiettivi nuovi che inducano gli intermediari, nella loro responsabile autonomia, a classificare il debitore in tale categoria; b) le esposizioni erano già in sofferenza al momento della presentazione della domanda.
- nel caso di domanda di concordato “in bianco” le esposizioni vanno ricondotte tra quelle ristrutturate qualora la domanda di Concordato si trasformi in Accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182-bis della L.F.
- nel caso di domanda di concordato con continuità in relazione agli esiti della domanda di concordato, le esposizioni vanno classificate:
a) secondo le regole ordinarie segnaletiche e di bilancio, nel caso di mancata approvazione, o giudizio di omologazione del concordato;
b) tra le attività in bonis, nel caso di realizzazione tramite cessione dell’azienda ad altre società (anche di   nuova costituzione)  non appartenenti al gruppo economico del debitore;
c) tra le esposizioni ristrutturate, se sussistono i presupposti, nel caso di realizzazione mediante cessione dell’azienda ad altra società del gruppo.
Relativamente alle nuove definizioni pubblicate dall’EBA, Banca d’Italia identifica come “non-performing exposures” le esposizioni dalla data di presentazione della domanda e sino a quando non sia nota l’evoluzione dell’istanza.
Successivamente, nel caso di domanda di concordato “in bianco”, sono identificate come “forbearance non-performing” le esposizioni con un accordo di ristrutturazione dei debiti, oppure a sofferenza.
Nel caso di domanda di concordato con continuità, le esposizioni sono identificate come “forbearance non-performing”  in caso di omologa della domanda di concordato, fatto salvo il caso di cessione ad aziende non del gruppo, per cui l’esposizione può essere considerata “performing”.

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