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Maggio 2013

Consob: obbligo di prospetto informativo in casi di aumento di capitale nell'ambito di un concordato preventivo.

La Consob si è espressa in ordine all’obbligatorietà di procedere alla redazione del prospetto informativo ex art. 94 del TUF ai fini del perfezionamento di un aumento di capitale sociale deliberato dal Consiglio di Amministrazione di una società, non quotata e non diffusa, al servizio della conversione dei crediti in capitale sociale, nell’ambito dell’esecuzione della proposta di concordato preventivo omologato.
Nel caso sottoposto all’attenzione della Consob, l’aumento di capitale sarebbe destinato a:
-  soci della società che potranno sottoscrivere le azioni di nuova emissione, in misura proporzionale alla rispettiva partecipazione, esercitando così il diritto di opzione e avranno il diritto di prelazione sulle azioni inoptate;
- investitori terzi per eventuali azioni inoptate;
- creditori concordatari per eventuali azioni non sottoscritte che verrebbero assegnate a questi ultimi, sulla base delle indicazioni contenute nella proposta di concordato omologata, mediante compensazione fra il credito vantato verso la società e il debito da sottoscrizione delle azioni di nuova emissione.
La Consob ha osservato che, nel caso di specie, l’offerta di azioni in opzione ai soci nonché dell’inoptato a terzi, presuppone una scelta individuale in merito all’esercizio del diritto di opzione o alla sottoscrizione delle azioni. Pertanto, essa configura un’offerta al pubblico. Ne consegue che, laddove non si versi in una delle ipotesi di esenzione previste dall’art. 34-ter del Regolamento Emittenti si applica la disciplina dell’offerta al pubblico con conseguente obbligo informativo.
Non costituisce invece offerta pubblica l’assegnazione delle azioni residue ai creditori concordatari, sulla base della proposta di concordato omologata.
 

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