News

Ottobre 2012

Organismi di Investimento: lo IASB emette le modifiche a IFRS 10, IFRS 12 e IAS 27.

Le modifiche si applicano a particolari classi di attività che si qualificano come entità di investimento. Lo IASB utilizza il termine "Investment Entities" per identificare quei soggetti che investono i propri fondi esclusivamente al fine di ottenere la remunerazione del capitale, rivalutazione del capitale stesso o di entrambi. Inoltre l'entità di investimento valuta le prestazioni dei suoi investimenti sulla base del fair value. I soggetti che potrebbero rientrare in tale definizione potrebbero essere le organizzazioni di private equity, le organizzazioni di venture capital, i fondi pensione, i fondi sovrani e fondi di investimento. Secondo l'IFRS 10 Bilancio consolidato, gli enti segnalanti erano tenuti a consolidare tutte le società di cui detenevano il controllo (tutte le controllate). I redattori e gli utilizzatori del bilancio hanno segnalato che consolidare le società controllate negli organismi di investimento non si traduce in informazioni utili per gli investitori. Piuttosto, valutare tutti gli investimenti al fair value, compresi gli investimenti in società controllate,  fornisce informazioni più utili e pertinenti. La risposta a queste richieste è stata fornita dallo IASB con l'emissione di Investment Entities. Tale documento, infatti, introduce una deroga ai requisiti di consolidamento dettati dall'IFRS 10, prevedendo che le imprese di investimento valutino le proprie controllate con il metodo del fair value a conto economico. Lo stesso documento prevede inoltre l'informativa che le entità di investimento devono fornire.

Torna indietro