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Giugno 2022

Derivati e derivati su crediti: calcolo delle esposizioni indirette.

In data 28 giugno 2022, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il Regolamento delegato (UE) 2022/1011 che integra il Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) relativamente agli RTS che determinano le modalità di individuazione delle esposizioni indirette verso un cliente derivanti da contratti derivati e contratti derivati su crediti, nei casi in cui lo strumento sottostante a tali contratti sia stato emesso dal cliente.
Per quanto concerne le modalità di calcolo di tali valori ai fini delle grandi esposizioni, la metodologia adottata differisce da quella impiegata per i requisiti patrimoniali basati sul rischio, dal momento che il default del sottostante potrebbe altresì comportare un profitto.
Pertanto, l’individuazione dell’esposizione indiretta è strettamente correlata alla perdita (valore positivo dell’esposizione) o alla plusvalenza (valore negativo dell’esposizione) derivante dal possibile default del sottostante.
Di conseguenza, le esposizioni nette complessive sono prese in considerazione solo se positive sia nei confronti di un singolo cliente sia nei confronti di un cliente determinato, dopo l’inclusione delle esposizioni indirette verso tale cliente derivanti da contratti derivati o contratti derivati su crediti assegnati al portafoglio di negoziazione.
In particolare, ai sensi del Regolamento, al fine di evitare compensazioni di esposizioni indirette derivanti da contratti derivati o contratti derivati su crediti assegnati all’esterno del portafoglio di negoziazione, il valore negativo dell’esposizione indiretta deve essere azzerato.
Inoltre, al fine di rilevare correttamente il rischio di default e il valore dell’esposizione indiretta delle opzioni, il loro valore deve dipendere dalla variazione dei prezzi delle stesse che risultino dal default del rispettivo sottostante.
Infine, le esposizioni indirette devono essere considerate in misura uguale al valore di mercato del contratto derivato su crediti, con un adeguamento parametrato all’importo previsto dalla controparte in caso di default dell’emittente dello strumento di debito sottostante.
In tale ambito, allo scopo di garantire una coerenza con le norme relative alle grandi esposizioni applicabili alle operazioni con esposizioni in attività sottostanti, si applica l’art. 6 del Regolamento delegato (UE) n. 1187/2014 per assegnare le esposizioni verso il cliente identificato, il cliente distinto o il cliente ignoto.
 

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