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Luglio 2018

Segnalazione delle disponibilità in titoli dei gruppi bancari.

Banca d'Italia ha regolamentato con la circolare n. 303 i nuovi obblighi segnaletici derivanti dal Regolamento BCE/2016/22 che ha innovato il Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24), relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli dei gruppi bancari, ampliando in maniera significativa le informazioni richieste. In particolare la segnalazione delle disponibilità in titoli è dovuta dai soli gruppi bancari individuati attraverso Decisioni del Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea. A tali gruppi sono stati (o saranno) notificati i relativi obblighi con lettera della Banca d'Italia. Le segnalazioni verranno trasmesse dalla capogruppo per conto di tutte le sue componenti. Sono oggetto di segnalazione le detenzioni in titoli di ciascuna componente del gruppo compresa nel perimetro di tipo "prudenziale" così come indicato dall'art. 1 punto 4 del Regolamento. Rientrano nel periodo segnaletico le azioni quotate, le azioni/quote di OICR di ogni tipo, i titoli di debito di ogni tipo. Le segnalazioni riguardano sia i titoli provvisti di codice ISIN sia quelli che ne sono privi. Con riferimento a questi ultimi i segnalanti possono richiedere di avvalersi di una deroga ai sensi dell'art. 4 bis del citato Regolamento BCE. Per la segnalazione viene creata la nuova survey "SHSG" e, contestualmente alla sua entrata in vigore, viene abolita la survey "SH" con la quale sono state sinora raccolte alcune informazioni necessarie ai sensi del Regolamento (UE) n. 1011/2012.
Questi nuovi obblighi segnaletici decorrono dalla data contabile del 30/09/2018. La frequenza della rilevazione è trimestrale, con termine di trasmissione dopo 45 giorni di calendario dalla data contabile di riferimento. La prima scadenza segnaletica, relativa al 30/09/2018, sarà dunque il 14 novembre 2018.

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