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Settembre 2011

Responsabilità del collegio sindacale nei modelli 231.

Risulta di fondamentale importanza l'apertura di un canale di comunicazione tra collegio sindacale e l'Odv e un efficace coordinamento tra i due organi nell'ottica di evitare una duplicazione di controlli o la mancata esecuzione di determinate verifiche.
La vigilanza sul modello, sulla sua validità e sulla puntuale osservanza in azienda, compete all'Odv che deve relazionare il collegio sullo stato di attuazione e sulle criticità emerse. Il collegio deve invece relazionare su eventuali circostanze apprese durante la propria autonoma attività di controllo che potrebbero risultare rilevanti ai fini dell'applicazione del modello. Si rende necessaria la verbalizzazione di tale scambio informativo.
Il collegio deve, inoltre, accertarsi che l'Odv abbia tutte le competenze professionali e tutti i poteri necessari per assicurare un'efficiente vigilanza sul funzionamento del modello organizzativo adottato dall'ente.
I sindaci possono incorrere in una responsabilità solidale con gli amministratori se fosse provato che il reato non si sarebbe prodotto se avessero vigilato in conformità ai loro obblighi.
Sono tre gli elementi necessari a configurare la responsabilità dei sindaci per omesso controllo: omesso esercizio del potere/dovere di controllo, sussistenza del nesso causale tra omissioni e fattispecie criminose realizzate dagli amministratori, condotta omissiva dolosa rispetto alla fattispecie criminosa.

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