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Luglio 2021

Banca d’Italia: aggiornamento FAQ sulle grandi esposizioni e sul rischio di concentrazione.

Aggiornate in data  12 luglio le FAQ di Banca d’Italia relative alle segnalazioni EBA-ITS e relative alle grandi esposizioni e al rischio di concentrazione.
Le FAQ che hanno subito le modifiche sono le seguenti:
Q. Dove è possibile reperire le fonti normative, i riferimenti agli schemi segnaletici e le istruzioni di compilazione per le nuove basi informative?
A. La fonte normativa di riferimento è il Regolamento UE n.ro 451/2021 e successivi emendamenti. Per gli intermediari finanziari ex art. 106 T.U.B. (basi informative LECF e LEIF) gli obblighi segnaletici sono inoltre definiti nella Circolare n. 286 della Banca d’Italia.
Q. Come sono identificate le singole controparti e la capogruppo per gruppi di clienti connessi?
A. A partire dal DPM 3.0 l’individuazione delle singole controparti e della capogruppo per i gruppi di clienti connessi deve essere effettuata tramite il codice LEI, o in sua mancanza, tramite il codice identificativo dei soggetti registrati nell’Anagrafe dei soggetti della Banca d’Italia (“codice censito”; cfr. Circolare 302). Fino al DPM 2.9 continua a dover essere utilizzato solo il codice censito. Il codice censito va riportato nel file XBRL secondo il formato costituito da 11 cifre senza il carattere di controllo. Si conferma che: a) nei casi in cui il segnalante, per le esposizioni verso gli schemi di investimento, debba segnalare un “cliente ignoto” (definito nel Reg. UE n.ro 1187/2014) è previsto l’utilizzo del codice identificativo “99999999994”; b) nel caso eccezionale in cui non si dovesse disporre del codice censito in tempo utile per le segnalazioni, è consentito l’utilizzo temporaneo del codice “99999999997”; l’ente segnalante è tenuto ad effettuare le opportune rettifiche non appena il predetto codice diviene disponibile.
Q. Quale versione del DPM deve essere utilizzata per le segnalazioni con data di riferimento 30/06/2021?
A. Per le basi LEXC/LEXI, a partire dalla data di riferimento del 30/06/2021 è applicabile il DPM 3.0. Per le basi LECF/LEIF, continua ad essere applicabile il DPM 2.9.

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