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Dicembre 2020
Banca d’Italia: pubblicato il 3° aggiornamento della Circolare 288.
Il 23 dicembre la Banca d’Italia ha pubblicato il 3° aggiornamento della Circolare n. 288/2015 “Disposizioni di Vigilanza per gli intermediari finanziari” con il quale ha dato attuazione alle novità regolamentari poste in consultazione lo scorso 10 giugno.
In particolare l’aggiornamento in esame estende agli intermediari finanziari le disposizioni di seguito descritte.
1 Normativa relativa agli investimenti in immobili: si consente agli intermediari finanziari di superare il limite generale agli investimenti in immobili e partecipazioni in caso di investimenti in immobili finalizzati a tutelare le proprie ragioni di credito, obiettivo di tali modifiche è incentivare la gestione attiva delle garanzie immobiliari e di favorire l’efficienza del processo di recupero dei NPL;
2 Nuova disciplina sul default (Nuova DoD): sono estese agli intermediati finanziari, a partire dal 1° gennaio 2021, le nuove soglie di rilevanza previste dal Regolamento delegato 171/2018 e le disposizioni sulla classificazione delle esposizioni in default contenute nelle Linee Guida EBA relative alla Nuova DoD (EBA/GL/2016/07);
3 Una parte delle modifiche relative alla disciplina prudenziale contenute nel Regolamento UE 876/2019 (CRR 2) e le contestuali revisioni previste dal Regolamento UE 873/2020 (CRR Quick fix) adottato in risposta alla crisi economica correlata alla pandemia Covid-19. In particolare i macro argomenti oggetto di modifica sono i seguenti:
- Fondi propri: semplificazioni procedurali per la computabilità di alcuni strumenti ed esenzione della deduzione per le attività di software
- Metodi di consolidamento
- Rischio di credito: trattamento prudenziale maggiormente favorevole per le PMI, attraverso l’estensione dello SME supporting factor, i prestiti contro cessione del quinto e i servizi pubblici essenziali. È stato inoltre previsto un trattamento prudenziale più stringente per le esposizioni verso organismi di investimento collettivo ed è prevista la possibilità per gli intermediari che adottano i modelli interni di correggere le stime dell’LGD nel caso di vendite su larga scala di esposizioni in stato di default effettuate nel periodo tra il 10 giugno 2020 e il 30 giugno 2025.
- Informativa al pubblico: integrati gli obblighi di informativa al pubblico con riferimento ai regimi transitori previsti dagli articoli 468 e 473-bis rivisti nell’ambito del CRR Quick fix.
- Disposizioni transitorie in materia di fondi propri: introdotto il nuovo regime di grandfathering previsto dal CRR2 e la possibilità di avvalersi dei trattamenti transitori previsti dal CRR Quick fix relativamente all’estensione del regime transitorio IFRS 9 per sterilizzare gli aumenti delle provision sulle esposizioni non deteriorate verificatisi a causa della pandemia e all’esclusione dai fondi propri - in maniera decrescente e fino al 2022 - di profitti e perdite non realizzate sui titoli sovrani inclusi nel portafoglio contabile “Fair value to other comprehensive income” (art. 468 CRR)
Le disposizioni di cui al presente aggiornamento entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito web della Banca d’Italia e sono applicabili dalla stessa data, fatta eccezione per:
- La Nuova DoD (dal 1° gennaio 2021)
- Le disposizioni per le quali la data di entrata in vigore dipende dalla pubblicazione del Regolamento della Commissione che dà attuazione agli RTS dell’EBA
- Le disposizioni sul consolidamento prudenziale e sulle esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili si applicano a partire dal 28 dicembre 2020
- Le disposizioni sulle esposizioni rappresentate da quote di OIC che si applicano dal 28 giugno 2021.
Infine, sono previsti specifiche disposizioni transitorie relative a:
- L’applicazione delle nuove soglie di rilevanza (componente relativa) definite dalla Nuova DoD: per gli intermediari finanziari non facenti parte di gruppi bancari o non inclusi nell’ambito della vigilanza consolidata ai sensi del CRR e per i gruppi finanziari la soglia relativa rimane pari al 5% (invece che 1%) fino al 31 dicembre 2021,
- L’apposita istanza di autorizzazione relativa alle modifiche da apportare al proprio modello IRB in attuazione della disciplina sulla Nuova DoD,
- Le disposizioni maggiormente stringenti previste per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito per gli OIC, queste si applicano alle esposizioni verso organismi di investimento collettivo assunte successivamente alla data di entrata in vigore del presente aggiornamento a partire dal 28 giugno 2021 (alle esposizioni già detenute alla data di entrata in vigore del presente aggiornamento continua ad essere applicato il trattamento previgente anche dopo il 28 giugno 2021).