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Giugno 2020

Banca d'Italia: applicazione della nuova definizione di default e altre modifiche sulle disposizioni di vigilanza degli intermediari finanziari.

Banca d’Italia ha pubblicato in consultazione le modifiche alle disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari di cui all’art. 106 TUB volte a garantire l’applicazione di regole comparabili rispetto a quelle delle banche.
La principale innovazione riguarda l’estensione agli intermediari finanziari della nuova definizione di default detta anche NDoD (RD (UE) 171/2018 della Commissione Europea del 19 ottobre 2017). Le soglie di default previste per le banche saranno applicabili agli intermediari senza revisioni (soglia assoluta pari a 100 euro per le esposizioni al dettaglio e a 500 euro per le altre esposizioni e soglia relativa pari all'1% dell'importo complessivo di tutte le esposizioni verso il debitore). Tale modifica dovrà essere applicata a partire dal 1° gennaio 2021.
Un secondo intervento proposto da Banca d’Italia concerne l’estensione dei cambiamenti in tema di rischio di credito, fondi propri, metodi di consolidamento e disciplina transitoria (Reg. 876/2019 c.d. CRR2). Le modifiche, come per le banche, si applicheranno agli intermediari dalla data di emanazione delle disposizioni definitive ad eccezione dei casi in cui il CRR2 preveda una data successiva.
Un’ulteriore modifica fa riferimento alla revisione del limite alla detenzione di immobili e partecipazioni. In particolare, viene consentito agli intermediari finanziari il superamento del limite generale agli investimenti in immobili, se acquisiti per tutelare le proprie ragioni di credito e viene eliminato l’obbligo di rispettare un requisito patrimoniale aggiuntivo per gli immobili detenuti in eccedenza rispetto al limite.
L’ultimo importante cambiamento proposto da Banca d’Italia riguarda l’applicazione agli intermediari finanziari delle Linee Guida EBA che definiscono i criteri per l’individuazione delle esposizioni associate a un rischio particolarmente elevato per le quali è previsto un fattore di ponderazione del 150%.
L’estensione di applicazione della NDoD agli intermediari finanziari insieme a nuovi dettagli informativi degli schemi segnaletici e ad altri interventi sulla segnalazione armonizzata (Finrep) apportano modifiche alle Circolari 115/1990, 272/2008, 148/1991, 189/1993 e 217/1996; esse sono proposte nel secondo documento per la consultazione emanato da Banca d’Italia.
La scadenza entro cui inviare i commenti ai documenti in consultazione è l’8 settembre 2020.

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